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Articolo 20 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 09/08/2025]

Occupazione della sede stradale

Dispositivo dell'art. 20 Codice della strada

1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione o pregiudizio della sicurezza stradale(1).

2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.

5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 22, comma 4 della L. 25 novembre 2024, n. 177.

Massime relative all'art. 20 Codice della strada

Cass. pen. n. 17892/2015

L’illecito amministrativo previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (occupazione della sede stradale) non esclude la configurabilità del delitto di cui all’art. 633 cod. pen., trattandosi di norme che agiscono su piani diversi, essendo poste la prima a tutela della sicurezza della circolazione stradale, l’altra a difesa del patrimonio.

Cass. pen. n. 9479/1997

Non esiste rapporto di specialità tra la norma incriminatrice di cui all'art. 633 c.p. (invasione di terreni ed edifici) e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 20 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (occupazione della sede stradale), essendo diversa l'obbiettività giuridica delle due norme; la disposizione penale, infatti, è posta a tutela del patrimonio e quella amministrativa a garanzia della sicurezza della circolazione stradale. (Alla stregua di tale principio la Corte ha annullato la sentenza pretorile che aveva ritenuto, ai sensi dell'art. 9 della L. 24 novembre 1981, n. 689, doversi ipotizzare esclusivamente un illecito amministrativo nell'installazione abusiva di una gru su parte della sede stradale).

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Consulenze legali
relative all'articolo 20 Codice della strada

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

N. M. chiede
mercoledì 08/10/2025
“Buongiorno, fino a pochi giorni fa vivevo, in uno stabile che prospetta sul viale principale ai bordi del quale, fino a metà dello scorso marzo correva il tram, data a partire dalla quale è stato sospeso per lavori di lungo termine. Il giorno 1ottobre ho traslocato ed il titolare della ditta ha avuto l’infelice idea di posizionare il camion sulla sede tranviaria. Ha alzato la scala fino al 3^ piano, a poca distanza dalla linea elettrica del tram che è disatti vata. Subito dopo sono arrivati i vigili urbani che ci hanno rimproverati, hanno fatto scendere la scala e sgomberare la sede tranviaria. Il comandante ha detto che i fili elettrici potevano essere attivati in qualsiasi momento per delle prove e doveva decidere fra il verbale per occupazione abusiva di suolo pubblico e la denuncia. E’ chiaro che io non sono estraneo alle infrazioni in quanto committente e quindi chiedo:
1. Il verbale per occupazione avrebbe dovuto essere notificato subito o anche dopo?
2. Quale reato può essere contestato, D L.vo 81/2008 (sicurezza sui luoghi di lavoro)?
3. Entro quanto tempo l’APG deve comunicare l’ev entuale denuncia all’AG?
Grazie rimango in attesa di risposta”
Consulenza legale i 16/10/2025
Con riguardo al profilo penale, stando a quanto raccontato, è davvero difficile ritenere la sussistenza di qualsivoglia condotta penalmente rilevante.

Sul fronte della sicurezza sul luogo di lavoro, invero, la condotta descritta nella richiesta di parere (ovvero quella di posizionare il camion sulla sede tranviaria e la scala a poca distanza dalla linea elettrica) non sembra avere alcuna rilevanza penale.
Vero è che il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro assoggetta a sanzione tutti quei comportamenti che sono effettivamente idonei a porre a rischio la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro; ma, a tale riguardo, pone una tipizzazione concreta di tali comportamenti (esempi: l’omessa fornitura dei dispositivi di protezione individuale, l’omessa istruzione dei lavoratori sui rischi connessi all’attività lavorativa, l’omesso approntamento del documento di valutazione dei rischi), che non possono estendersi a una condotta genericamente pericolosa come quella descritta nella richiesta di parere.

Anche uscendo dal perimetro del T.U. del 2008, poi, eventuali ulteriori fattispecie penali, tra quelle astrattamente rilevanti, non paiono ipotizzabili e infatti:
  • l’ipotesi di danneggiamento (art. 635 del c.p.) non può essere considerata, perché nessun danno all’impianto elettrico o tranviario è stato posto in essere;
  • lo stesso dicasi per l’interruzione di pubblico servizio (art. 331 del c.p.), per il semplice fatto che la linea tranviaria, al momento del fatto occorso, era sospesa.

Stando alle considerazioni suesposte, appare del tutto decontestualizzato il riferimento alla denuncia da parte dei vigili urbani che, a dire il vero, presentano spesso una preparazione estremamente insufficiente sul fronte penale.

Nella denegata ipotesi in cui i vigili avessero davvero proceduto in tal senso, è presumibile che la notizia di reato sia stata trasmessa qualche giorno dopo l’accertamento effettuato.

Con riferimento al versante amministrativo, l’occupazione di suolo pubblico, ancorché temporanea, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune, secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale che disciplina l’occupazione di suolo pubblico e, trattandosi di una sede stradale, anche dal Codice della Strada.
L’assenza di autorizzazione, come avvenuto nel caso di specie, ferme le sanzioni previste dal Regolamento comunale, comporta la violazione dell’art. 20 del Codice della Strada, che dispone il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 173 euro a 694 euro.


Cliente chiede
sabato 17/08/2024
“Possiedo una casa a pianterreno in un vicolo chiuso, del corso principale della mia città.
Come da antica tradizione, si era soliti mettere due tre sedie, davanti alla porta di casa, per prendere un po’ di sole e di aria.
Adesso invece si è aperto un bar- ristorante che ha pagato il suolo pubblico per mettere i suoi tavolini e sedie davanti la sua entrata.
Mi dicono che non possiamo più mettere le nostre sedie davanti alla porta di casa, nè stendere la biancheria nello stendino, davanti alla porta , perché altrimenti dovremmo pagare il suolo pubblico.
Preciso che l’area antistante la mia porta di casa è in comune con l’area antistante un altro portone la cui proprietaria non ha nulla da contestare se mi siedo davanti alla porta di casa mia.
La legge mi consente di sedermi davanti la mia porta di casa a pianterreno?”
Consulenza legale i 05/09/2024
La condotta descritta ossia l’occupazione della sede stradale antistante il suo appartamento con sedie configura un’occupazione di suolo pubblico che, in assenza di autorizzazione, è da ritenersi abusiva.
Infatti, l’art. 20 del Codice della Strada stabilisce che è “vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi comprese fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili” e, continua la norma, “chiunque occupi abusivamente il suolo stradale, ovvero avendo avuto la concessione non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694”.

Pertanto, l’occupazione abusiva della sede stradale costituisce un illecito amministrativo che potrebbe essere sanzionato con una sanzione pecuniaria.

Diverso è, invece, l’ipotesi in cui la strada sia privata e non aperta al pubblico: in questo caso l’occupazione sarebbe consentita a prescindere dall’autorizzazione.