Cass. civ. n. 15033/2020
L'appartenenza di una strada ad un ente pubblico territoriale può essere desunta da una serie di elementi presuntivi aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729 c.c., non potendo reputarsi, a tal fine, elemento da solo sufficiente l'inclusione o meno della strada stessa nel relativo elenco, già previsto dall'art. 8 della l. n. 126 del 1958, avente natura dichiarativa e non costitutiva, ed avendo carattere relativo la presunzione di demanialità di cui all'art. 22 della l. n. 2248 del 1865, all. F.
Cass. civ. n. 9547/2020
La domanda di risarcimento del danno, proposta dal proprietario di una strada già assoggettata a servitù di uso pubblico di passaggio, il quale deduca di aver subito la definitiva spoliazione del terreno per effetto dell'illecito spossessamento operato dal comune, comporta il necessario accertamento dell'effettiva immutazione della precedente situazione di possesso concernente la detta strada, con la verifica delle concrete modalità di esercizio della servitù pubblica di passaggio, e delle ulteriori residue facoltà, poteri o utilità che fossero state sottratte al proprietario rispetto a quelle già perdute per effetto dell'esistenza della servitù. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 28/02/2017).
Cass. civ. n. 3788/2019
L'estinzione della servitù di uso pubblico non può derivare dal mero non uso, esigendo che l'ente territoriale, quale soggetto esponenziale della collettività dei cittadini, esprima una volontà in tal senso, o mediante l'adozione di un provvedimento che riconosca cessati l'uso e l'interesse pubblico a servirsi di un determinato bene, o attraverso un comportamento concludente, consistente nell'omesso esercizio del diritto-dovere di tutela rispetto ad atti usurpativi o impeditivi posti in essere dal privato. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda con la quale la società titolare di un complesso industriale, allegando il non uso protrattosi per oltre dieci anni, aveva chiesto accertarsi la formale cessazione - su un'area di sua proprietà - sia di una servitù "non aedificandi", sia di vincoli a servizio pubblico di parcheggio e verde pubblico, contrattualmente costituiti a favore di un comune). (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/03/2014).
Cass. civ. n. 16979/2018
Il comportamento del proprietario di un fondo, il quale, nel lottizzarlo, metta volontariamente e con carattere di continuità una striscia di terreno a disposizione della collettività, assoggettandola al relativo uso pedonale e carrabile, rende applicabile l'istituto della cd. "dicatio ad patriam", quale modo di costituzione di una servitù. Ne deriva che la successiva esecuzione, da parte del Comune, di lavori di miglioria su detta striscia e, segnatamente, la realizzazione di un marciapiedi, non dà luogo ad una cd. occupazione usurpativa, difettandone i presupposti della trasformazione del bene in opera pubblica e della sua radicale manipolazione in guisa da farlo divenire strutturalmente un "aliud" rispetto a quello precedente e, mancando, altresì, a monte, un provvedimento amministrativo che riveli l'intendimento della P.A. di appropriarsi della strada e di trasformarla in strada pubblica, includendola nel relativo elenco. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 02/08/2012).
Cass. civ. n. 28632/2017
Perché si costituisca per usucapione una servitù pubblica di passaggio su una strada privata, è necessario che concorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: 1) l'uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati "uti cives" in quanto portatori di un interesse generale, non essendo sufficiente un'utilizzazione "uti singuli", cioè finalizzata a soddisfare un personale esclusivo interesse per il più agevole accesso ad un determinato immobile di proprietà privata; 2) l'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù; 3) il protrarsi dell'uso per il tempo necessario all'usucapione.
Cass. civ. n. 4851/2016
La cosiddetta "dicatio ad patriam", quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consiste nel comportamento del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità (non di precarietà e tolleranza), un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività "uti cives", indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza impugnata, che aveva ritenuto che i privati avessero inteso destinare le aree di loro proprietà all'uso, come strada, dei soli proprietari e utenti degli edifici, costruiti o da costruire, sui diversi lotti fronteggianti, con conseguente illegittimità della condotta del Comune che, occupandole, ne le aveva sottratto ai proprietari realizzandovi opere stabili che ne avevano mutato irreversibilmente la conformazione).
Cass. civ. n. 4207/2012
La "dicatio ad patriam", quale modo di costituzione di una servitù, postula un comportamento ad uso pubblico, del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità, un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al relativo uso. (Nella specie, la S.C. ha escluso che tale comportamento potesse essere ravvisato nel fatto che il proprietario, pur consentendo il passaggio pubblico su una strada privata di accesso ad alcuni edifici e di collegamento tra due strade pubbliche, aveva tuttavia contestato l'abusiva ingerenza del Comune che l'aveva asfaltata e denominata).
Cass. civ. n. 20138/2011
Le servitù di uso pubblico possono essere acquistate mediante il possesso protrattosi per il tempo necessario all'usucapione anche se manchino opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, essendo il requisito dell'apparenza prescritto dall'art. 1061 c.c. soltanto per le servitù prediali.
Cass. civ. n. 354/2011
Un'area privata può ritenersi assoggettata a servitù pubblica di passaggio, allorché sussista non solo l'uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati "uti cives" in quanto portatori di un interesse generale, e la sussistenza di un titolo valido a sostenere l'affermazione di un diritto di uso pubblico, ma anche l'ulteriore requisito dell'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale aveva escluso il requisito dell'oggettiva idoneità a soddisfare un fine di pubblico interesse con riferimento ad una mulattiera di montagna di ridottissime dimensioni ed assai scoscesa, su cui non era consentito un transito generalizzato di mezzi agricoli).
Cass. civ. n. 11346/2004
Ai fini dell'assoggettamento per usucapione di un'area privata ad una servitù di uso pubblico, è necessario che l'uso risponda alla necessità ed utilità di un insieme di persone, agenti come componenti della collettività, e che sia esercitato continuativamente per oltre un ventennio con l'intenzione di agire
uti cives e disconoscendo il diritto del proprietario.
Cass. civ. n. 15111/2000
La
dicatio ad patriam quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico consiste nel comportamento del proprietario che, pur se non intenzionalmente diretto alla produzione dell'effetto di dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente con carattere di continuità e non di mera precarietà e tolleranza, un proprio bene a disposizione della collettività assoggettandolo al correlativo uso che ne perfeziona l'esistenza senza che occorra un congruo periodo di tempo o un atto negoziale ovvero ablatorio al fine di soddisfare un'esigenza comune dei membri della collettività
uti cives indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità o meno e dallo spirito che l'anima. La volontarietà del comportamento è ravvisabile anche quando il privato proprietario con il non far cessare l'uso pubblico iniziato in conseguenza di una sua attività diversamente finalizzata, manifesti chiaramente
per facta concludentia l'intenzione di voler mantenere la sua cosa a disposizione della collettività così da rendere legittimo l'uso pubblico della medesima.
Cass. civ. n. 12181/1998
La cosiddetta dicatio ad patriam ha, come suo indefettibile presupposto, l'asservimento del bene all'uso pubblico nello stato in cui il bene stesso si trovi, e non in quello realizzabile a seguito di manipolazioni quali quelle conseguenti alle irreversibili trasformazioni che caratterizzano il (diverso) istituto dell'accensione invertita.
Cass. civ. n. 5312/1998
Perché un'area privata possa ritenersi assoggettata a uso pubblico di passaggio è necessario che l'uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati
uti cives, ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale e non
uti singuli, ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene che si pretende gravato. Deve, pertanto, escludersi l'uso pubblico del passaggio quando questo venga esercitato soltanto dai proprietari di determinati immobili in dipendenza della particolare ubicazione degli stessi o da coloro che abbiano occasione di accedere ad essi per esigenze connesse alla loro privata utilizzazione.
Cass. civ. n. 9903/1995
Le servitù di uso pubblico possono costituirsi anche mediante
dicatio ad patriam a favore di una comunità indeterminata di soggetti considerati
uti cives, su beni di proprietà privata per fini di pubblico interesse, corrispondenti a quelli cui servono i beni demaniali e pertanto postulano che il bene privato abbia caratteristiche intrinseche identiche a quelle di un bene demaniale, giacché altrimenti non sarebbe idoneo a fornire le medesime utilità.
Cass. civ. n. 4755/1995
L'assoggettamento di un'area ad una servitù di uso pubblico per effetto del possesso, richiede: a) la generalità di uso da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati
uti cives, ossia quali titolari di un interesse generale; b) l'oggettiva idoneità del bene che si pretende gravato all'attuazione di un fine di pubblico interesse, che può consistere anche nella mera comodità; c) il protrarsi del possesso per il tempo previsto dalla legge per l'usucapione.
Cass. civ. n. 5452/1989
Per la costituzione di una servitù di pubblico passaggio su un fondo privato — il cui accertamento è compito esclusivo del giudice di merito — è necessaria la prova specifica di un effettivo e pacifico uso della strada da parte della generalità dei cittadini, con l'acquiescenza del proprietario, non essendo sufficiente, per ritenere la sussistenza di un uso generale così ampio di un bene privato, che le singole utilizzazioni dedotte a prova dell'esistenza della servitù si risolvano in sporadici episodi svoltisi in maniera discontinua e per tolleranza dei legittimi proprietari.