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Articolo 13 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Norme per la costruzione e la gestione delle strade

Dispositivo dell'art. 13 Codice della strada

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui all'art. 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi. Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o storico. Le norme che riguardano la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che viene richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla legge.

2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per specifiche situazioni allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono il rispetto, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti. 1

3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due anni dalla entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità di cui al comma 1, le norme per la classificazione delle strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.

4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F del comma 2 dell'articolo 2 devono avere, per l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.

5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.

6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale.

7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano validità temporale riferita all'anno nonché per adempiere agli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale.

8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente articolo, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di cui all'art. 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell'intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente, nonché comunicarli agli organismi internazionali. Detta struttura cura altresì che i vari enti ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti.

Note

(1) Comma modificato dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003.

Massime relative all'art. 13 Codice della strada

Cass. civ. n. 1505/2001

L’obbligo imposto a carico dell’ente proprietario o gestore della strada (art. 13 cod. strada) di imporre fuori dei centri abitati i segnali di pericolo, descritti dallo stesso articolo nelle norme successive e in quelle del regolamento, non si esaurisce nell’adozione della segnaletica indicata in tali norme, ma si estende anche all’uso di segnali diversi idonei ad impedire l’insorgere di situazioni di pericolo per l’incolumità degli utenti della strada quando i normali segnali di pericolo, in relazione a situazioni concrete siano insufficienti.

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Consulenze legali
relative all'articolo 13 Codice della strada

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Alviero C. chiede
venerdì 05/04/2019 - Emilia-Romagna
“Egregi Signori,

il mio quesito riguarda il codice della strada, più in particolare la normativa sulla pianificazione urbanistica e della viabilità da parte dell'Amministrazione comunale.
Oggetto del quesito è una via di primaria importanza, nel mio Comune, che corre parallela alla strada principale per circa due chilometri.
Alcuni anni fa è stato realizzato un rialzo in corrispondenza di uno dei margini della via, con funzione di marciapiede; ha dimensioni di circa 160 cm di larghezza e circa 8 cm di altezza.
Questo rialzo separa correttamente la sede stradale dagli ingressi abitativi.
Nel suo percorso lungo il margine della via, il rialzo o marciapiede giunge a delle intersezioni stradali, ossia incroci tra la via in questione e strade perpendicolari.
Orbene, quando giunge a queste intersezioni il marciapiede non interrompe la sua corsa per lasciare spazio, ad esempio, a segnaletica orizzontale: il marciapiede prosegue senza soluzione di continuità.
Si producono così intersezioni a tre o a quattro bracci dove, in corrispondenza di uno dei bracci, si trova ciò che potremmo chiamare un dosso artificiale.

Dal mio personale punto di vista, questo stato di cose solleva quattro criticità:

1) il rialzo non è segnalato né colorato (è un pavé grigio); di conseguenza, un guidatore nuovo in paese potrebbe, liberando l'incrocio, affrontarlo a velocità non idonee;
2) data la continuità con il marciapiede, il rialzo è spesso interpretato dai pedoni come un attraversamento pedonale, nonostante non sia né segnalato né colorato come tale;
3) i veicoli che devono immettersi nel braccio in questione, trovandosi di fronte il rialzo, devono rallentare mentre stanno ancora occupando la sede dell'incrocio, in spregio al principio che vorrebbe la sede dell'incrocio liberata nel minor tempo possibile;
4) i veicoli che provengono dalla via, voltando a destra o a sinistra per immettersi nel braccio, devono affrontare il rialzo in assetto di curva, con sollecitazioni che compromettono l'equilibrio della vettura e con conseguente aumento della pericolosità in caso di maltempo;

Mi rivolgo a Voi per sapere se le mie preoccupazioni sono fondate e, in caso di riscontro positivo, se esiste una procedura per obbligare le istituzioni a ripristinare le condizioni di sicurezza.

Ringraziando per la disponibilità e collaborazione, porgo

Cordiali Saluti

Consulenza legale i 08/04/2019
Come previsto dall’art. 13 del Codice della Strada, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato (decreto 5 novembre 2001) delle norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi.
Dette norme (aggiornate ogni tre anni) devono, tra l’altro, essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada.
L’organo che si occupa di controllare gli adempimenti da parte degli enti proprietari delle strade è l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale che ha “il compito di acquisire i dati dell'intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente, nonché comunicarli agli organismi internazionali.”

Il successivo art. 14 del Codice della Strada elenca una serie di poteri e compiti degli enti proprietari della strada allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.
Tra questi compiti, l’ente proprietario della strada è tenuto “al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze”.

Ciò brevemente premesso dal punto di vista teorico, con riguardo a quanto oggetto del quesito si osserva quanto segue.

Dire se le Sue preoccupazioni siano fondate non è di nostra competenza non trattandosi di questione giuridica ma squisitamente tecnica.
A tal fine, supponiamo che potrebbe essere d’aiuto il parere di un ingegnere.

Riguardo invece l’esistenza di una procedura per obbligare le istituzioni ad effettuare modifiche all’attuale stato dei luoghi, la risposta deve intendersi negativa.
Quello che però è possibile fare sono delle formali segnalazioni sia all’ente proprietario della strada che, in caso di mancata risposta di quest’ultimo, alla prefettura competente per territorio.
Inoltre, riteniamo che potrebbe essere inviata una segnalazione anche all’ispettorato generale sopra menzionato.

Da ultimo, laddove il parere tecnico qualificato confermi le Sue preoccupazioni in merito alla pericolosità per i trasporti, si potrebbe ipotizzare la fattispecie di cui all’art. 432 c.p. (attentati alla sicurezza dei trasporti) laddove venga messo in pericolo il pubblico trasporto.
A tal proposito, dobbiamo però segnalare che non vi è giurisprudenza di legittimità sul punto e che quindi una eventuale denuncia molto probabilmente verrebbe archiviata dalla Procura.