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Autovelox fissi ammessi solo nelle strade “a scorrimento” e adeguatamente segnalati

Autovelox fissi ammessi solo nelle strade “a scorrimento” e adeguatamente segnalati
Gli autovelox sono un incubo per ogni automobilista, soprattutto per quelli che tendono ad avere il “piede pesante” sull’acceleratore.

Va osservato, però, che vi sono delle regole precise che devono essere rispettate per la loro installazione e che cambiano a seconda del tipo di dispositivo che viene utilizzato.

Per quanto riguarda, in particolare, gli autovelox “fissi”, vale a dire, quelli che rilevano automaticamente la velocità, senza che sia necessaria la presenza di operatori, sono consentiti solamente nei tratti di strada “a scorrimento” e devono essere adeguatamente presegnalati attraverso un apposito cartello, posto ad una determinata distanza dall’autovelox stesso.

Tale distanza, in particolare, è di 80 metri nel caso in cui l’autovelox sia collocato su una strada urbana, di 150 metri se collocato in strada extraurbana secondaria e di 250 metri se collocato in strada extraurbana principale o in autostrada.

Vi sono, inoltre, dei “limiti di tolleranza” , con la conseguenza che infrazioni molto lievi non possono determinare lo scattare dell’autovelox: nello specifico, tale limite di velocità è di 5 km/h, con la conseguenza che se, ad esempio, in una strada c’è il limite dei 70 km/h, l’autovelox potrà scattare solo a partire dai 75 km/h.

Come detto, inoltre, tali autovelox possono essere collocati solo in “strade a scorrimento”.
Ma cosa si intende esattamente con questa espressione?
Ebbene, in base a quanto previsto dal Codice della Strada, per “strada a scorrimento” si intende una “strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate” (art.2, comma 3, Codice della Strada).

Dal momento che tali autovelox fissi non richiedono la presenza degli agenti di pubblica sicurezza, risulta necessario, tuttavia, che la loro installazione sia autorizzata dal Prefetto, il quale deve emettere un apposito decreto.

Ma cosa succede se l’autovelox fisso è collocato in una strada che solo per un tratto può essere considerata “a scorrimento”?

Il Tribunale di Firenze si è recentemente occupato di un caso in cui era stata notificata una multa a seguito di eccesso di velocità rilevato da un autovelox fisso collocato in una strada che non aveva per tutta la sua lunghezza le sopra citate caratteristiche di “strada a scorrimento”.

In primo grado, il Giudice di Pace aveva confermato la multa, in quanto un decreto prefettizio aveva espressamente autorizzato la collocazione dell’autovelox in quel determinato punto, proprio sul presupposto che si trattasse di una strada “a scorrimento”.

In secondo grado, il Tribunale ritiene di dover aderire alle argomentazioni svolte dal Giudice di Pace, non essendo necessario, ai fini della legittima installazione dell’autovelox, che la strada sia “a scorrimento” per l’intera sua lunghezza.

Precisa il giudice, infatti, che “la classificazione di una strada può esser operata per tratti purché i tratti siano ragionevoli e non siano una successione con alternanze tanto frequenti tali da non far riconoscere all’utente il tipo di strada sulla quale sta circolando”, dal momento che “secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (parere del Dir gen. protocollo 1380 dell’11.3.2011 poiché raramente le strade hanno una medesima caratteristica lungo tutto il loro tratto si può conferire loro una medesima funzione anche se caratterizzate lungo tutta l’estensione da differenti tipologie geometriche con difformità dei requisiti per una determinata tipologia”.

Il Giudice, quindi, rilevato come fosse indubitabile la strada in cui era stata rilevata l’infrazione fosse “una strada a carreggiate separata da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, senza corsia esclusiva per autobus, con marciapiedi”, ritiene che non vi siano elementi tali da ritenere che il provvedimento con cui il Prefetto ha autorizzato l’installazione dell’autovelox fisso in quel punto della strada sia illegittimo.


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