(massima n. 1)
Il riconoscimento di un debito quanto al capitale non implica anche il riconoscimento del debito di interessi moratori e, quindi, non interrompe la prescrizione del relativo credito, ove non sia ad esso chiaramente riferito, stante l'autonomia causale delle due obbligazioni ed il legame solo genetico di accessorietą degli interessi rispetto al capitale, che rende i relativi diritti suscettibili di negoziazione autonoma.