(massima n. 1)
Non può qualificarsi come ricognizione di debito, attribuendo ad essa gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., la dichiarazione con cui l'autore ammetta il fatto costitutivo del credito vantato dall'altra parte, ma opponga in compensazione integrale dello stesso proprie ragioni creditorie, giacché in tal caso il dichiarante nega l'attualità del debito e, quindi, di dover adempiere.