(massima n. 1)
A norma dell'art. 2944 c.c., la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, e, pertanto, il riconoscimento deve provenire dal soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, e non già da un terzo, che non sia stato autorizzato dal primo, né risulti comunque abilitato ad agire in suo nome o per suo conto, quale il professionista di fiducia incaricato dalla compagnia assicurativa di sottoporre l'assicurato contro gli infortuni a visita medico-legale. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha affermato che le note, redatte dal medico legale incaricato di sottoporre a visita medica il paziente, non costituiscono riconoscimento del diritto dell'assicurato e non sono quindi idonee ad interrompere la prescrizione).