(massima n. 1)
Il riconoscimento del diritto, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., è configurabile in presenza dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità, della esternazione e della recettizietà (seppur non direttamente nei confronti del titolare del diritto), requisiti che devono coesistere nello stesso atto, restando escluso che questo possa essere ricomposto a posteriori attraverso l'integrazione a mezzo dei risultati di attività probatoria svolta nel processo. Ne consegue che la ricognizione interruttiva della prescrizione non può essere ricollegata alla correlazione tra una singola voce, complessiva e generica, di bilancio, ed un atto interno di contabilità specificativo, in quanto, in tale ipotesi, il bilancio non è fornito di quel carattere specificatorio necessario per integrare la manifestazione di consapevolezza idonea alla ricognizione del singolo debito, mentre l'atto interno, pur dotato di specificità, è, però, privo della esteriorizzazione implicante la manifestazione di consapevolezza. (Alla stregua del principio richiamato in massima, la Suprema Corte, nella specie, ha confermato la decisione del giudice di merito che, in sede di opposizione allo stato passivo proposta da un legale che si dichiarava creditore della società fallita per prestazioni professionali svolte per la stessa, aveva escluso il valore ricognitivo, ai fini della interruzione della prescrizione, del credito nell'affermazione resa dal curatore in giudizio, di aver rinvenuto in bilancio una posta debitoria denominata «debito verso professionisti», con un dettaglio allegato nel quale rientrava anche la posizione dell'opponente).