(massima n. 1)
Nella proposizione da parte del debitore della eccezione di compensazione puō ravvisarsi efficacia interruttiva della prescrizione, sotto il profilo della ricognizione di debito, solo in quanto sia effettuata con l'intenzione di riconoscere la sopravvivenza dell'obbligazione; mentre tale efficacia č, dunque, da escludere nella proposizione della eccezione di compensazione totale, per quella parziale essa potrā conseguire detto effetto solo se, per le modalitā e i termini con i quali č proposta, possa implicare la volontā di riconoscere la persistenza del debito. L'indagine sul contenuto e sul significato della dichiarazione, al fine di stabilire se essa importi o meno ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione č incensurabile in sede di legittimitā ove sorretta da idonea motivazione.