(massima n. 1)
Il riconoscimento del diritto che, a norma dell'art. 2944c.c., interrompe la prescrizione non coincide necessariamente con quello di cui all'art. 1988 c.c., potendo estrinsecarsi non solo in una dichiarazione esplicita, ma anche in qualsiasi altro fatto, compresa una manifestazione tacita di volontā, che implichi, comunque, l'ammissione dell'esistenza del diritto della controparte.