(massima n. 1)
L'atto di riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale e non richiede necessariamente una specifica intenzione ricognitiva, essendo sufficiente che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza del debito e riveli i caratteri della volontarietà ; non può tuttavia attribuirsi valore di riconoscimento di debito generalizzato all'atto con il quale un'azienda riconosca il proprio obbligo di corrispondere un premio ai dipendenti, riservando ad un successivo momento la valutazione dei singoli casi. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potesse considerarsi riconoscimento del debito l'atto con cui l'ente Ferrovie dello Stato aveva riconosciuto il proprio obbligo di corrispondere il premio di fine esercizio agli ex dipendenti transitati agli enti locali, poiché, in virtù della citata riserva, avrebbe potuto comunque escludere taluno dei beneficiari, anche in ragione di eventuali cause di estinzione dell'obbligazione ).