(massima n. 1)
L'atto di riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo, non ha natura negoziale né carattere recettizio, sicché, qualora tale riconoscimento costituisca l'atto dal quale far decorrere la prescrizione del diritto di credito, il relativo termine deve farsi decorrere dal giorno in cui esso avvenne e non da quello in cui il creditore ne ebbe conoscenza.