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Articolo 2870 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Eccezioni opponibili dal terzo datore

Dispositivo dell'art. 2870 Codice Civile

Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore può opporre al creditore le eccezioni indicate dall'articolo 2859(1).

Note

(1) Tale disciplina richiama le eccezioni opponibili dal terzo datore, in relazione al credito garantito, operando un espresso rinvio all'art. 2859, che tratta delle eccezioni opponibili dal terzo acquirente dell'immobile ipotecato, esplicitando così la forte analogia. In più, è opinione comune che il datore di ipoteca abbia facoltà di proporre anche l'eccezione che discende dalla circostanza dell'incapacità legale del debitore (v. artt. 2, 414 e 415).

Ratio Legis

La norma è finalizzata a ribadire l'analogia, spesso confermata dal legislatore anche in altre disposizioni, tra il terzo datore d'ipoteca ed il terzo acquirente del bene ipotecato (v. art. 2858).

Spiegazione dell'art. 2870 Codice Civile

Rinvio
Questo articolo non ha bisogno di spiegazione. Ci riportiamo a quanto abbiamo detto nel commento all'art. 2859. Come nota la relazione mi­nisteriale la posizione del terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore è interamente assimilata a quelle del terzo acquirente per ciò che riguarda le eccezioni opponibili al credi­tore, che procede all'esecuzione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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