L’art. 655, disciplinando il legato di cosa determinata con riferimento a un certo luogo, ha tentato di risolvere i dubbi ai quali dava adito l’inadeguata formulazione dell’art. #842# del vecchio codice del 1865. In base a tale testo, infatti, si perveniva a conseguenze assurde: a) si escludeva dall’oggetto del legato una cosa posta in permanenza nel luogo indicato dal testatore, solo perché incidentalmente e momentaneamente fuori posto; b) si includevano nell’oggetto del legato cose che di solito non erano poste nel luogo indicato dal testatore e vi si trovavano occasionalmente. L’attuale testo legislativo ha risolto espressamente la prima questione, ma non ha toccato la seconda. Tuttavia, è da ritenere che si possa far luogo all’interpretazione estensiva, poiché il principio che sta alla base della disposizione in oggetto si può formulare così: il legatario ha diritto alla cosa che normalmente si trova nel luogo indicato dal testatore, tutta ed intera, ma a quella soltanto.
Se delle cose poste in un determinato luogo e legate con riferimento al luogo in cui si trovano, alcune sono di proprietà altrui, ove possa dal testamento ricavarsi la certezza che il testatore non ha voluto limitare la disposizione alle cose proprie, si applicheranno, rispetto alle cose altrui, le regole di cui agli articoli
651,
656,
657. Nel dubbio, è prudente limitare il legato alle cose appartenenti al testatore.