Se al testatore appartiene una parte(1) della cosa legata o un diritto sulla medesima(2), il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero(3), in conformità dell'articolo precedente(4).
Note
(1)
Ossia di una quota indivisa del bene legato (es. immobile di cui il testatore è comproprietario).
(2)
Si tratta di diritti reali quali l'enfiteusi (v. art.
957 del c.c.), la superficie (v. art.
952 del c.c.), il diritto di proprietà sul suolo e la nuda proprietà (v. art.
550 del c.c.). Restano esclusi i diritti di uso e abitazione (v. art.
1021 del c.c.) e usufrutto (v. art.
978 del c.c.) che si estinguono con la morte del titolare e quello d'ipoteca.
(3)
Non è sufficiente la conoscenza della parziale altruità della cosa, è necessaria una manifestazione di volontà di legare la cosa o il diritto per intero.
(4)
Per la parte di proprietà del terzo il legato ha efficacia obbligatoria.