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Articolo 652 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Legato di cosa solo in parte del testatore

Dispositivo dell'art. 652 Codice Civile

Se al testatore appartiene una parte(1) della cosa legata o un diritto sulla medesima(2), il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero(3), in conformità dell'articolo precedente(4).

Note

(1) Ossia di una quota indivisa del bene legato (es. immobile di cui il testatore è comproprietario).
(2) Si tratta di diritti reali quali l'enfiteusi (v. art. 957 del c.c.), la superficie (v. art. 952 del c.c.), il diritto di proprietà sul suolo e la nuda proprietà (v. art. 550 del c.c.). Restano esclusi i diritti di uso e abitazione (v. art. 1021 del c.c.) e usufrutto (v. art. 978 del c.c.) che si estinguono con la morte del titolare e quello d'ipoteca.
(3) Non è sufficiente la conoscenza della parziale altruità della cosa, è necessaria una manifestazione di volontà di legare la cosa o il diritto per intero.
(4) Per la parte di proprietà del terzo il legato ha efficacia obbligatoria.

Ratio Legis

Il testatore può disporre validamente solo dei beni che fanno parte del proprio patrimonio, non di quelli altrui, salva l'eccezione prevista dalla norma in commento.

Brocardi

Legatum per damnationem

Spiegazione dell'art. 652 Codice Civile

L’art. 652 disciplina l’ipotesi del legato di cosa solo in parte del testatore, che costituisce un aspetto particolare del caso configurato nella norma precedente. Sostanzialmente riproduce la disposizione dell’art. #839# del codice del 1865, la quale, non essendo sostenuta né da considerazioni pratiche né da ragioni teoriche, era stata criticata dalla prevalente dottrina, ed è stata poi superata dall’attuale legislazione, che ha disposto in termini generali, senza distinguere tra beni mobili e beni immobili. Anche gli immobili, infatti, possono essere indicati genericamente, come i mobili.

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Consulenze legali
relative all'articolo 652 Codice Civile

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C. E. H. chiede
mercoledģ 16/10/2024
“Salve, la mia situazione è questa: mia madre ha ricevuto un diritto di abitazione vitalizio da un signore; noi viviamo nella sua casa e di lui avevamo cura. Lui purtroppo e morto 7 anni fa e noi siamo rimasti nel appartamento dove mia madre ha il diritto di abitazione. La casa è a due piani, risulta come due appartamenti e lui risultava comproprietario con sua sorella. Nel testamento fatto dal notaio lui aveva precisato che mia madre avrà il diritto di abitazione sull'appartamento situato a piano terra, quindi non su tutte due, e sua sorella sarà erede universale. Dopo ormai 7 anni della sua morte, il marito della sorella vuole dividere l'appartamento, dicendo che anche loro hanno il diritto, visto che lei è erede universale. Quindi vogliono che prendiamo solo metà appartamento, l'altra metà la vogliono loro e vogliono che teniamo le macchine fuori, perché per loro non abbiamo diritto neanche al parcheggio o al balcone, giardino o terrazze. Se non accettiamo le loro proposte ,vogliono impugnare il testamento perché loro dicono che essendo comproprietario non poteva lasciare la sua parte dove anche la sorella ha una quota. Non capiamo come è possibile non avere diritto neanche di parcheggiare la macchina o di usare il giardino visto che comunque fanno parte della casa. Essendo che la vogliono vendere stanno cercando di fare pressione. Se era come diceva lui, che si poteva impugnare il testamento perché per lui non valido, perché non lo ha fatto fino adesso? Grazie”
Consulenza legale i 22/10/2024
La disposizione testamentaria in forza della quale si intende far valere il diritto di abitazione ha natura di legato, come risulta chiaramente dal tenore letterale dello stesso testamento.
Le pretese avanzate dalla sorella del defunto sono, purtroppo, legittime e del tutto fondate, in quanto il testatore ha in effetti disposto del diritto di abitazione su un immobile di cui era comproprietario con la medesima sorella, istituita erede universale.
Tale disposizione, avendo natura di legato, ricade nella fattispecie tipica disciplinata dall’art. 652 c.c., rubricato appunto “Legato di cosa solo in parte del testatore”, dalla cui lettura si desume che il legato è valido solo relativamente alla parte o al diritto di cui il testatore era titolare, salvo quanto disposto all’art. 651 del c.c..

Quest’ultima norma, in particolare, disciplina il caso in cui il testatore abbia inteso disporre a titolo particolare di un bene dello stesso onerato o di un terzo, stabilendo che una disposizione di tale tipo è valida soltanto se dalla stessa scheda testamentaria o da altra dichiarazione scritta del testore risulti che questi era a conoscenza del fatto che la cosa legata apparteneva all’onerato o al terzo.
In termini pratici, il testatore, al momento di disporre del diritto di abitazione in favore della legataria, avrebbe dovuto usare questa espressione:
Lego alla Sig.ra . . . il diritto di abitazione vitalizio sull’appartamento di abitazione a piano terra… di cui sono attualmente comproprietario con mia sorella . . .”

In mancanza di una siffatta manifestazione di volontà, il legato può ritenersi valido soltanto nei limiti della quota di cui il defunto era titolare, ovvero ½ indiviso, come peraltro risulta chiaramente da quanto il notaio ha dichiarato ai fini della trascrizione e della conseguente voltura catastale nell’atto di registrazione di testamento pubblico.
Pertanto, anche la sorella del de cuius, nella sua qualità di erede universale, ha il diritto di abitare la porzione di immobile sulla quale è stata costituito il diritto di abitazione, dovendo farsi applicazione delle norme dettate dal codice civile in tema di comunione in generale agli artt. 1100 e ss. c.c.
In casi come questi, in genere, qualora non sia possibile la coabitazione, i contitolari possono accordarsi per un godimento turnario.
Anche la soluzione proposta dal marito della sorella potrebbe soddisfare l’interesse dei contitolari, purchè ovviamente l’immobile sia frazionabile in due unità e ciascuna possieda i requisiti richiesti dalla legge per poter essere destinata ad abitazione.

In mancanza di accordo, non resta altra soluzione che quella di sciogliere la comunione che si è venuta a creare sull’immobile, mediante alienazione dell’intero bene e soddisfacimento in denaro dei diritti di cui ciascuno è titolare.
In ogni caso, è opportuno precisare che anche la pretesa del marito dell’erede di impedire alla legataria di far uso dello spazio destinato a parcheggio è legittima, in quanto il de cuius ha inteso espressamente assicurare alla legataria il diritto di abitare l’appartamento situato a piano terra.
Dubbi, invece, possono avanzarsi sull’intenzione di voler escludere la legataria dall’uso di balcone, giardino e terrazze, in quanto tale pretesa deve ritenersi infondata nella misura in cui tali spazi facciano strutturalmente parte dell’appartamento del piano terra.

Sulla base degli elementi forniti ed, in particolare, dall’esame di quanto è detto nel verbale di registrazione del testamento pubblico, può solo osservarsi che oggetto del diritto di abitazione in effetti risulta essere soltanto l’appartamento di piano terra, con destinazione catastale A/3, il che fa presumere che non vi sia compresa alcuna pertinenza.