I creditori del defunto(1) possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie [649, 756 c.c.](2).
Note
(1)
Tale diritto spetta solo ai creditori, non ai legatari.
(2)
Benchè attraverso il legato di specie, ossia quello che ha ad oggetto beni determinati o diritti che fanno parte del patrimonio del de cuius, la proprietà si trasferisca al legatario al momento della morte del testatore (v. art. 649 c. 2 del c.c.), i creditori del defunto hanno il diritto di ottenere la separazione anche su tali beni e diritti. In tale ipotesi al legatario di specie è consentito chiedere la separazione su altri beni del defunto per ottenere il valore equivalente al proprio legato di specie, con preferenza sui legatari non separatisti e sui creditori dell'erede.