Cass. civ. n. 859/2020
L'accordo tra il cliente e la banca, in base al quale anche altro soggetto a ciò delegato è autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente, spiega unicamente l'effetto, per le operazioni e nei limiti di importo stabiliti, di vincolare la medesima banca a considerare alla stessa stregua di quella del delegante la firma di tale delegato, ma non comporta il conferimento a quest'ultimo di un potere generale di agire in rappresentanza del detto delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto negoziale riferibile al conto in esame.
Cass. civ. n. 20896/2019
L'utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista, con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale, costituisce un'operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l'avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario; tale operazione determina di regola gli effetti del pactum de non petendo ad tempus, restando modificato soltanto il termine per l'adempimento, senza alcuna novazione dell'originaria obbligazione del correntista.
Cass. civ. n. 15895/2019
In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.
Cass. civ. n. 3086/2018
In tema di contratti bancari, il "bonifico" (ossia l'incarico del terzo dato alla banca di accreditare al cliente correntista la somma oggetto della provvista) costituisce un ordine (delegazione) di pagamento che la banca delegata, se accetta, si impegna (verso il delegante) ad eseguire; da tale accettazione non discende, dunque, un'autonoma obbligazione della banca verso il correntista delegatario, trovando lo sviluppo ulteriore dell'operazione la sua causa nel contratto di conto corrente di corrispondenza che implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato. Ne deriva che, secondo il meccanismo proprio del conto corrente, la banca, facendo affluire nel conto passivo il pagamento ricevuto dall'ordinante, non esaurisce il proprio ruolo in quello di mero strumento di pagamento del terzo, ma diventa l'effettiva beneficiaria della rimessa, con l'effetto ad essa imputabile (se l'accredito intervenga nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, ricorrendo il requisito soggettivo della revocatoria fallimentare) di avere alterato la " par condicio creditorum". (Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 03/11/2011).
Cass. civ. n. 2226/2017
Il conto corrente di corrispondenza costituisce un negozio giuridico atipico dominato dalle regole del mandato, in quanto la banca assume l'incarico di compiere pagamenti o riscossioni di somme per conto del cliente e secondo le sue istruzioni, potendo altresì mettere a sua disposizione anche delle somme. In tale ultima ipotesi, la disponibilità del conto viene costituita dalla banca o in virtù di un obbligo preventivamente assunto (apertura di credito) o per una sua autonoma decisione (concessione temporanea di credito), astrattamente ascrivibile anche a mera tolleranza, dalla quale, però, non può farsi discendere l'obbligo della stessa di provvedere per il futuro ad ulteriori anticipazioni, neppure nel caso in cui la disponibilità accordata al cliente consegua allo sconto di effetti cambiari o (come nella specie) di assegni postdatati, trattandosi di un comportamento non idoneo, di per sé, ad evidenziare univocamente la volontà di addivenire per “facta concludentia” ad una modificazione delle condizioni originariamente concordate, né la violazione dell’obbligo di buona fede.
Cass. civ. n. 25943/2011
Il conto corrente di corrispondenza è caratterizzato dall'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente e la disponibilità sul conto può essere costituita con versamento di somme, con accrediti sul conto od anche con intervento da parte della banca - che può assumere il carattere di un'apertura di credito in senso proprio o di una concessione temporanea di credito - il quale costituisce, nella complessità del rapporto, una prestazione accessoria rispetto a quella principale di mandato, non eccedente dai relativi limiti, né contraria ai principi di correttezza e buona fede. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto il diritto della banca, ed il conseguente obbligo dei correntisti, alla restituzione delle somme anticipate per dare esecuzione ad ordini di pagamento allo scoperto, da intendersi effettuati nello svolgimento del mandato).
Cass. civ. n. 11866/2007
L'accordo tra il cliente e la banca in base al quale anche altro soggetto (a ciò delegato) è autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente, spiega unicamente l'effetto, per le operazioni e nei limiti di importo stabiliti, di vincolare la banca a considerare alla stessa stregua di quella del delegante la firma del delegato, e non comporta anche il conferimento a quest'ultimo di un potere generale di agire in rappresentanza del delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto negoziale riferibile al conto.
Cass. civ. n. 9494/2002
La causa del contratto di conto corrente di corrispondenza implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme cosa acquisite in esecuzione del mandato. Sicché, proprio nell'autorizzazione conferita in via preventiva alla banca dal cliente deve ravvisarsi la ragione che converte l'acquisizione da parte della banca di somme da terzi dovute al correntista ed il successivo versamento in conto di una rimessa dello stesso cliente sul conto, con l'effetto proprio della rimessa diretta, idonea a costituire un deposito a suo favore, ovvero, se il conto abbia affidamento della banca e presenti un saldo passivo, a ricostituire la provvista o ad estinguere il debito (immediatamente esigibile) dello sconfinamento dal fido, con effetto propriamente solutorio.
Cass. civ. n. 2742/2000
I cosiddetti «benefondi», ossia l'uso interbancario di richiedere e dare, a mezzo del telefono o con altri strumenti di comunicazione, conferma dell'esistenza di una sufficiente provvista in relazione al pagamento di assegni di conto corrente, può legittimamente ricondursi ad una prassi interna nei rapporti tra gli istituti di credito (fonte di affidamento reciproco e di responsabilità civile), ma non anche essere invocato al fine di farne discendere un obbligo immediato di accreditamento da parte della banca se non risulti che il versamento sul conto corrente di un titolo di credito tratto su altra banca avvenga secondo una regolamentazione pattizia tale da imporre alla banca ricevente di mettere immediatamente a disposizione del suo cliente correntista la relativa somma.
Cass. civ. n. 1846/1998
Nel contratto di conto corrente bancario, a differenza che nel contratto di conto corrente ordinario, le annotazioni o registrazioni delle singole operazioni hanno un valore esclusivamente contabile ed un'efficacia meramente dichiarativa, con la conseguenza che, quando si verifichi lo scioglimento del conto corrente bancario, ai fini della identificazione del saldo finale (diverso da quello cosiddetto disponibile) che deve essere pagato immediatamente, sia esso a credito del correntista o della banca, occorre fare esclusivo riferimento al risultato contabile raggiunto attraverso la contrapposizione delle operazioni attive e passive destinate a confluire nel suddetto conto ed ormai perfezionatesi, a nulla rilevando la mancata annotazione di dette operazioni.
Cass. civ. n. 8517/1991
Nell'ambito del conto corrente di corrispondenza, la banca mandataria è tenuta alla diligente individuazione del contenuto dell'incarico ricevuto, non fermandosi alle enunciazioni meramente formali, ma non anche al controllo sulla convenienza dell'operazione per il cliente. Pertanto, ove questi, in qualità di debitore ceduto, e pur avendo avuto notifica della cessione del credito, disponga un bonifico in favore del cedente, ancorché indicando come luogo dell'adempimento il domicilio del cessionario, si deve escludere che la banca possa essere chiamata a rispondere per non aver provveduto al soddisfacimento di detto cessionario.
Cass. civ. n. 5876/1991
Il contratto di conto corrente bancario assolve, a differenza di quello ordinario, una semplice funzione di servizio di cassa per conto del correntista, con la conseguenza che, in caso di contestazione del conto, non rileva chi dei titolari sia beneficiario dell'accredito o chi abbia utilizzato la somma accreditata, senza che assumano rilevanza per la banca la provenienza ed il destinatario del bonifico che riguardano soltanto i rapporti fra terzo e correntista. Pertanto, quando una certa somma sia affluita sul conto la stessa rientra nella disponibilità di entrambi i correntisti, i quali a norma dell'art. 1854 c.c. ne divengono condebitori nel caso in cui venga a risultare l'erroneità del suo accreditamento, restando irrilevante che taluno dei cointestatari non abbia in concreto compiuto operazioni sul conto, atteso che è sufficiente, ai fini della norma suddetta, che avesse titola per compierle.
Cass. civ. n. 815/1982
Il conto corrente di corrispondenza è un contratto per effetto del quale la banca si obbliga a prestare un servizio di cassa per conto e nell'interesse del correntista ed essendo dominato dalle regole del mandato non esclude che la disponibilità sia costituita, a discrezione della banca, anche con interventi diretti della banca stessa, la quale si riserva di dar corso ad ordini di pagamento su fondi propri.
Cass. civ. n. 3701/1971
Il conto corrente di corrispondenza, per effetto del quale la banca, nel presupposto di una disponibilità presso di sé a favore del cliente si obbliga a prestargli il servizio di cassa, secondo le ricevute istruzioni, ha natura di contratto innominato misto, alla cui costituzione concorrono, insieme con la disciplina del mandato, che ha rilievo preminente nella determinazione della sua struttura e disciplina (v. il richiamo alle norme sul mandato contenuto nell'art. 1856 c.c. per tutte le operazioni regolate in conto corrente) anche elementi di altri negozi, fra cui il deposito in conto corrente.