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Articolo 1852 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Disposizioni da parte del correntista

Dispositivo dell'art. 1852 Codice Civile

(1)Qualora il deposito [1834], l'apertura di credito [1842] o altre operazioni bancarie(2) siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito(3), salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.

Note

(1) Il conto corrente bancario si distingue da quello ordinario (1823 ss. c.c.) soprattutto perchè il primo costituisce un modo di eseguire alcuni contratti bancari mentre il secondo rappresenta un vero e proprio contratto. Inoltre, le operazioni effettuate in conto corrente bancario differiscono da quelle effettuate nell'ordinario in quanto in quest'ultimo i crediti sono inesigibili e soggetti a compensazione alla chiusura, laddove nel primo essi sono esigibili a vista e si compensano quando i rapporti sono ancora in corso.
(2) Tra le quali, l'anticipazione bancaria (v. 1846 c.c.).
(3) Nello specifico, la possibilità di disporre delle somme si articola non solo nel diritto di prelevarle ed utilizzarle direttamente da parte del correntista ma anche in altre facoltà, come ad esempio quella di incaricare la banca di effettuare pagamenti e riscossioni per suo conto. In particolare, la facoltà di eseguire pagamenti può essere connessa alla convenzione di assegno tra la banca ed il correntista, in base alla quale la banca paga una somma ai terzi che presentano un assegno. Di conseguenza, quando vengono effettuate operazioni in conto corrente bancario si configura un contratto misto nel quale si inserisce anche il mandato (v. 1856, 1703 c.c.).

Ratio Legis

La possibilità di effettuare le operazioni di deposito (1834 c.c.), apertura di credito (1842 c.c.) ed altre in conto corrente è volta ad agevolare il correntista in quanto gli consente di disporre immediatamente delle somme in questione e gli attribuisce altre facoltà accessorie, ad esempio quella di incaricare la banca di pagare a terzi o di riscuotere crediti.

Spiegazione dell'art. 1852 Codice Civile

Disponibilità da parte del correntista

Viene posta chiaramente in luce la differenza tra contratto di conto corrente e regolamento in conto corrente delle operazioni bancarie e si mostra come i diritti di disposizione spettanti al cliente in base alle operazioni da lui poste in essere con la banca continuino a permanere nella loro entità portata al di fuori di ogni influenza del conto corrente. Se infatti tra regolamento in conto corrente delle diverse operazioni bancarie e contratto di conto corrente si dovesse verificare l' assoluta identità strutturale ne discenderebbe che i crediti annotati nel conto dovrebbero senz'altro essere considerati inesigibili e indisponibili fine alla chiusura del conto stesso. Secondo la norma in esame, invece, il regolamento in conto corrente delle diverse operazioni bancarie non produce quell' effetto, lasciando pienamente al cliente il diritto di disposizione delle somme accreditate per tutta la durata del rapporto, si intende, nei limiti fissati dell'accreditamento originario e con rispetto delle condizioni di banca connesse.

Per quanto niente sia detto esplicitamente, la sancita disponibilità delle somme accreditate implica per il cliente correntista il diritto relativo circa la possibilità del pagamento e della restituzione della somma accreditata senza obbligo di attendere la scadenza del contratto. Così pure da questa particolare situazione, derivante dal regolamento in conto corrente, discende la possibilità di ripristinare la disponibilità ottenuta in base all'operazione alla quale il regolamento in conto corrente viene applicato, senza che ciò implichi una rinnovazione del contratto in riferimento ad ogni atto di disposizione o ad ogni atto di ripristino posto in essere dal correntista.

Il diritto di disposizione del cliente sulle somme annotate a suo credito non può essere turbato od ostacolato dalla banca, per cui può ritenersi, conformemente alla passata dottrina, che la banca sarà tenuta nei riguardi del correntista al risarcimento dei danni discendenti dall'ostacolo interposto dalla banca o dall'eventuale suo rifiuto ad eseguire l'ordine del cliente in merito alla disposizione del credito esistente a proprio favore. Questo principio vale e deve trovare applicazione per tutti i casi per i quali non si tratta di una disposizione che esponga la banca ad una responsabilità o ad un rischio maggiore di quello originariamente normale all'operazione stipulata con il cliente.

Il diritto di disposizione da parte del cliente è immediato, ma ad esso possono dall'esplicita volontà delle parti essere apportate delle limitazioni. Per questa ipotesi il cliente sarà tenuto all'obbligo del preavviso alla banca per l'utilizzazione del credito: tale preavviso, per quanto riguarda il decorso del tempo entro cui dovrà agire, potrà essere esplicitamente fissato dalle parti o risultare dalle condizioni d'affare, oppure dagli usi di banca. La volontà delle parti, oltre che per la fissazione dell'epoca e dei termini entro cui dovrà agire, potrà essere esplicitamente fissato dalle parti o risultare dalle condizioni d'affare, oppure dagli usi di banca. La volontà delle parti, oltre che per la fissazione dell'epoca e dei termini entro cui dovrà essere dato il preavviso, sarà decisiva per quanto riguarda la sua forma, salvo anche qui, in mancanza di esplicita pattuizione, il ricorso agli usi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1852 Codice Civile

Cass. civ. n. 859/2020

L'accordo tra il cliente e la banca, in base al quale anche altro soggetto a ciò delegato è autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente, spiega unicamente l'effetto, per le operazioni e nei limiti di importo stabiliti, di vincolare la medesima banca a considerare alla stessa stregua di quella del delegante la firma di tale delegato, ma non comporta il conferimento a quest'ultimo di un potere generale di agire in rappresentanza del detto delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto negoziale riferibile al conto in esame.

Cass. civ. n. 20896/2019

L'utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista, con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale, costituisce un'operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l'avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario; tale operazione determina di regola gli effetti del pactum de non petendo ad tempus, restando modificato soltanto il termine per l'adempimento, senza alcuna novazione dell'originaria obbligazione del correntista.

Cass. civ. n. 15895/2019

In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.

Cass. civ. n. 3086/2018

In tema di contratti bancari, il "bonifico" (ossia l'incarico del terzo dato alla banca di accreditare al cliente correntista la somma oggetto della provvista) costituisce un ordine (delegazione) di pagamento che la banca delegata, se accetta, si impegna (verso il delegante) ad eseguire; da tale accettazione non discende, dunque, un'autonoma obbligazione della banca verso il correntista delegatario, trovando lo sviluppo ulteriore dell'operazione la sua causa nel contratto di conto corrente di corrispondenza che implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato. Ne deriva che, secondo il meccanismo proprio del conto corrente, la banca, facendo affluire nel conto passivo il pagamento ricevuto dall'ordinante, non esaurisce il proprio ruolo in quello di mero strumento di pagamento del terzo, ma diventa l'effettiva beneficiaria della rimessa, con l'effetto ad essa imputabile (se l'accredito intervenga nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, ricorrendo il requisito soggettivo della revocatoria fallimentare) di avere alterato la " par condicio creditorum". (Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 03/11/2011).

Cass. civ. n. 2226/2017

Il conto corrente di corrispondenza costituisce un negozio giuridico atipico dominato dalle regole del mandato, in quanto la banca assume l'incarico di compiere pagamenti o riscossioni di somme per conto del cliente e secondo le sue istruzioni, potendo altresì mettere a sua disposizione anche delle somme. In tale ultima ipotesi, la disponibilità del conto viene costituita dalla banca o in virtù di un obbligo preventivamente assunto (apertura di credito) o per una sua autonoma decisione (concessione temporanea di credito), astrattamente ascrivibile anche a mera tolleranza, dalla quale, però, non può farsi discendere l'obbligo della stessa di provvedere per il futuro ad ulteriori anticipazioni, neppure nel caso in cui la disponibilità accordata al cliente consegua allo sconto di effetti cambiari o (come nella specie) di assegni postdatati, trattandosi di un comportamento non idoneo, di per sé, ad evidenziare univocamente la volontà di addivenire per “facta concludentia” ad una modificazione delle condizioni originariamente concordate, né la violazione dell’obbligo di buona fede.

Cass. civ. n. 25943/2011

Il conto corrente di corrispondenza è caratterizzato dall'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente e la disponibilità sul conto può essere costituita con versamento di somme, con accrediti sul conto od anche con intervento da parte della banca - che può assumere il carattere di un'apertura di credito in senso proprio o di una concessione temporanea di credito - il quale costituisce, nella complessità del rapporto, una prestazione accessoria rispetto a quella principale di mandato, non eccedente dai relativi limiti, né contraria ai principi di correttezza e buona fede. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto il diritto della banca, ed il conseguente obbligo dei correntisti, alla restituzione delle somme anticipate per dare esecuzione ad ordini di pagamento allo scoperto, da intendersi effettuati nello svolgimento del mandato).

Cass. civ. n. 11866/2007

L'accordo tra il cliente e la banca in base al quale anche altro soggetto (a ciò delegato) è autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente, spiega unicamente l'effetto, per le operazioni e nei limiti di importo stabiliti, di vincolare la banca a considerare alla stessa stregua di quella del delegante la firma del delegato, e non comporta anche il conferimento a quest'ultimo di un potere generale di agire in rappresentanza del delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto negoziale riferibile al conto.

Cass. civ. n. 9494/2002

La causa del contratto di conto corrente di corrispondenza implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme cosa acquisite in esecuzione del mandato. Sicché, proprio nell'autorizzazione conferita in via preventiva alla banca dal cliente deve ravvisarsi la ragione che converte l'acquisizione da parte della banca di somme da terzi dovute al correntista ed il successivo versamento in conto di una rimessa dello stesso cliente sul conto, con l'effetto proprio della rimessa diretta, idonea a costituire un deposito a suo favore, ovvero, se il conto abbia affidamento della banca e presenti un saldo passivo, a ricostituire la provvista o ad estinguere il debito (immediatamente esigibile) dello sconfinamento dal fido, con effetto propriamente solutorio.

Cass. civ. n. 2742/2000

I cosiddetti «benefondi», ossia l'uso interbancario di richiedere e dare, a mezzo del telefono o con altri strumenti di comunicazione, conferma dell'esistenza di una sufficiente provvista in relazione al pagamento di assegni di conto corrente, può legittimamente ricondursi ad una prassi interna nei rapporti tra gli istituti di credito (fonte di affidamento reciproco e di responsabilità civile), ma non anche essere invocato al fine di farne discendere un obbligo immediato di accreditamento da parte della banca se non risulti che il versamento sul conto corrente di un titolo di credito tratto su altra banca avvenga secondo una regolamentazione pattizia tale da imporre alla banca ricevente di mettere immediatamente a disposizione del suo cliente correntista la relativa somma.

Cass. civ. n. 1846/1998

Nel contratto di conto corrente bancario, a differenza che nel contratto di conto corrente ordinario, le annotazioni o registrazioni delle singole operazioni hanno un valore esclusivamente contabile ed un'efficacia meramente dichiarativa, con la conseguenza che, quando si verifichi lo scioglimento del conto corrente bancario, ai fini della identificazione del saldo finale (diverso da quello cosiddetto disponibile) che deve essere pagato immediatamente, sia esso a credito del correntista o della banca, occorre fare esclusivo riferimento al risultato contabile raggiunto attraverso la contrapposizione delle operazioni attive e passive destinate a confluire nel suddetto conto ed ormai perfezionatesi, a nulla rilevando la mancata annotazione di dette operazioni.

Cass. civ. n. 8517/1991

Nell'ambito del conto corrente di corrispondenza, la banca mandataria è tenuta alla diligente individuazione del contenuto dell'incarico ricevuto, non fermandosi alle enunciazioni meramente formali, ma non anche al controllo sulla convenienza dell'operazione per il cliente. Pertanto, ove questi, in qualità di debitore ceduto, e pur avendo avuto notifica della cessione del credito, disponga un bonifico in favore del cedente, ancorché indicando come luogo dell'adempimento il domicilio del cessionario, si deve escludere che la banca possa essere chiamata a rispondere per non aver provveduto al soddisfacimento di detto cessionario.

Cass. civ. n. 5876/1991

Il contratto di conto corrente bancario assolve, a differenza di quello ordinario, una semplice funzione di servizio di cassa per conto del correntista, con la conseguenza che, in caso di contestazione del conto, non rileva chi dei titolari sia beneficiario dell'accredito o chi abbia utilizzato la somma accreditata, senza che assumano rilevanza per la banca la provenienza ed il destinatario del bonifico che riguardano soltanto i rapporti fra terzo e correntista. Pertanto, quando una certa somma sia affluita sul conto la stessa rientra nella disponibilità di entrambi i correntisti, i quali a norma dell'art. 1854 c.c. ne divengono condebitori nel caso in cui venga a risultare l'erroneità del suo accreditamento, restando irrilevante che taluno dei cointestatari non abbia in concreto compiuto operazioni sul conto, atteso che è sufficiente, ai fini della norma suddetta, che avesse titola per compierle.

Cass. civ. n. 815/1982

Il conto corrente di corrispondenza è un contratto per effetto del quale la banca si obbliga a prestare un servizio di cassa per conto e nell'interesse del correntista ed essendo dominato dalle regole del mandato non esclude che la disponibilità sia costituita, a discrezione della banca, anche con interventi diretti della banca stessa, la quale si riserva di dar corso ad ordini di pagamento su fondi propri.

Cass. civ. n. 3701/1971

Il conto corrente di corrispondenza, per effetto del quale la banca, nel presupposto di una disponibilità presso di sé a favore del cliente si obbliga a prestargli il servizio di cassa, secondo le ricevute istruzioni, ha natura di contratto innominato misto, alla cui costituzione concorrono, insieme con la disciplina del mandato, che ha rilievo preminente nella determinazione della sua struttura e disciplina (v. il richiamo alle norme sul mandato contenuto nell'art. 1856 c.c. per tutte le operazioni regolate in conto corrente) anche elementi di altri negozi, fra cui il deposito in conto corrente.

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