(massima n. 1)
In tema di accettazione dell'ereditą, ai fini dell'applicabilitą dell'art. 485 c.c., che prevede l'ipotesi della cosiddetta " accettazione presunta" per effetto della mancata effettuazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione da parte di chi sia in possesso dei beni ereditari, l'onere della prova di tale possesso incombe su colui che lo abbia dedotto. (Rigetta, Trib. Como, 28 Marzo 2001).