La vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori [733] (1).
Il giudice (2), quando occorre, fissa le modalità per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato (3).
Note
(1)
Per la vendita dei beni ereditari, la norma in analisi rinvia semplicemente alla disciplina dettata dagli artt. 733 e 734 in materia di vendita dei beni dei minori.
(2)
Il giudice competente è quello individuato ai sensi dell'art. 747, il quale può autorizzare la vendita all'incanto o a trattativa privata, stabilendo in ogni caso il prezzo minimo di vendita. Inoltre, si precisa che la vendita deve essere effettuata per contanti ed in un'unica soluzione, senza alcuna possibilità di rateizzazione.
(3)
Nelle ipotesi in cui il giudice lo ritenga necessario stabilisce le modalità di reimpiego del prezzo ricavato, ovvero l'obbligo che sussiste in capo a chi ha chiesto l'autorizzazione, o al notaio che riceverà l'atto di alienazione, o ancora all'acquirente tenuto al pagamento del prezzo, di attenersi al vincolo stabilito dal giudice nell'investimento o nell'utilizzazione del prezzo ricavato. Nell'ipotesi in cui tali soggetti non si attengano alle predette modalità di reimpiego stabilite dal giudice, sussiste solamente la responsabilità del soggetto obbligato e non si avrà alcuna conseguenza sulla validità dell'atto. Mentre, se il giudice ha posto il reimpiego come condizione del compimento del negozio, il negozio sarà privo dei suoi effetti fino a che le prescrizioni giudiziarie non vengano eseguite.