(1)In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente [316], o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale [155, 317, 317bis], non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione [320 3], il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero [69 c.p.c.] o di uno dei parenti [77] che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare(2) al figlio un curatore speciale [78 c.p.c.] autorizzandolo al compimento di tali atti [395; 45].
Note
Nomina ed autorizzazione saranno contenute in un unico atto, emesso dal tribunale ordinario.