(massima n. 1)
La limitazione ai soli creditori del defunto ed ai legatari della legittimazione a far valere la decadenza dell'erede dal beneficio dell'inventario, disposta dall'art. 505, ultimo comma, c.c. opera anche nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 487 c.c., di chiamato all'ereditā che non si trovi nel possesso dei beni ereditari e che, dopo aver dichiarato di accettare l'ereditā con il beneficio dell'inventario, non compia l'inventario stesso nel termine prescritto o prorogato, verificandosi anche in tale ipotesi una decadenza dal beneficio.