(massima n. 1)
In tema di imposta sulle successioni, anche nella ipotesi in cui i chiamati all'ereditā non siano nel possesso dei beni, dopo la formale dichiarazione di voler accettare l'ereditā con il beneficio di inventario, devono completare l'inventario stesso nei tre mesi successivi (sei nel caso di proroga) alla pronuncia del provvedimento del pretore di nomina, ai sensi dell'art. 769 c.p.c., del soggetto (cancelliere o notaio) deputato alla redazione dell'inventario. In tal caso, il termine semestrale per la presentazione della dichiarazione di successione decorre dalla scadenza di quello fissato nel provvedimento pretorile per la formazione dell'inventario.