(massima n. 1)
In tema di accettazione dell'ereditā, l'inefficacia giuridica della dichiarazione di accettazione beneficiata non seguita dalla tempestiva redazione dell'inventario, non esclude che, entro il termine di prescrizione e salva la scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 481 c.c., l'ente chiamato all'ereditā possa nuovamente dichiarare la sua accettazione con beneficio d'inventario.