(massima n. 1)
Il chiamato dell'eredità che non sia nel possesso dei beni ereditari non può stare in giudizio in rappresentanza dell'eredità (ipotesi prevista dall'art. 486 c.c. soltanto per il chiamato in possesso dei beni ereditari) e pertanto nei suoi confronti non è possibile né proseguire il giudizio instaurato nei confronti del de cuius, né agire ex novo; se, tuttavia, si sia agito contro il chiamato non possessore e costui si sia costituito eccependo la propria carenza di legittimazione, il giudice deve disporne l'estromissione dal giudizio, senza che, peraltro, la semplice costituzione intensa al solo fine di far valere il proprio difetto di legittimazione possa configurarsi come accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di atto pienamente compatibile con la volontà di non accettare l'eredità.