Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 2200 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Società

Dispositivo dell'art. 2200 Codice Civile

Sono soggette all'obbligo [2194] dell'iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V [2291] e le società cooperative [2511], anche se non esercitano un'attività commerciale [2195, 2949].

L'iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI [2250, 2296, 2297, 2317, 2330, 2331, 2411, 2435, 2436, 2471, 2475, 2494, 2498, 2502, 2504, 2506, 2519, 2537, 2538].

Spiegazione dell'art. 2200 Codice Civile

L'obbligo d'iscrizione deriva dalla semplice costituzione della società, indipendentemente dall'effettivo inizio dell'attività.
Per ciò che riguarda l'effetto estintivo nelle società di capitali si veda l'art. 2495. Un orientamento giurisprudenziale ritiene tale norma applicabile anche alle società di persone, nonostante la prescrizione normativa dell'art. 2495 indichi esclusivamente le società di capitali e le società cooperative. Inoltre tale norma, per la sua funzione ricognitiva, è retroattiva e trova applicazione anche alle cancellazioni intervenute anteriormente al 1° gennaio 2004 (entrata in vigore del D. Lgs. 6/2003), con la sola esclusione dei rapporti esauriti e degli effetti già irreversibilmente verificatisi.

Massime relative all'art. 2200 Codice Civile

Cass. civ. n. 17848/2017

Qualora una società, costituita in forma diversa dalla società semplice, abbia come oggetto, secondo le scelte effettuate dai soci con il patto sociale, un'attività che rientri fra quelle integranti l'impresa commerciale, alla società medesima deve necessariamente riconoscersi, in dipendenza del mero fatto della sua costituzione ed a prescindere da ogni indagine sul concreto esercizio di quell'attività, la qualità di imprenditore, sicché, difettando la qualità di consumatore, non può trovare applicazione, quanto alla competenza territoriale, il foro speciale ex art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!