La norma enuncia il principio, valevole per tutte le società di capitali, in virtù del quale l’iscrizione dell’
atto costitutivo nel
registro delle imprese ha
efficacia costitutiva.
L'iscrizione perfeziona il contratto sociale ed è pertanto condizione essenziale per l’attribuzione all’ente della piena
personalità giuridica (FERRARA-CORSI). Risulta tuttavia ancora dibattuto se la s.p.a. non ancora iscritta possa considerarsi come centro autonomo d’imputazione di
situazioni giuridiche soggettive, come ente dotato di una propria
soggettività giuridica (teoria della società in formazione).
Non è invece configurabile una
s.p.a. irregolare, considerato che non vi è nella disciplina delle s.p.a. una norma analoga a quella dettata per le
s.n.c. e le
s.a.s.
Più propriamente, può dirsi che la mancata iscrizione dell’atto costitutivo entro il termine indicato al quarto comma operi come
condizione risolutiva del contratto sociale, che pertanto legittima la
restituzione ai soci dei
conferimentigià versati, senza la necessità di avviare un procedimento di liquidazione. Si ritiene, peraltro, che tale condizione si verifichi anche nel caso in cui l’atto costitutivo sia stato depositato presso l’Ufficio del registro delle imprese entro il termine indicato, ma l’iscrizione non sia stata effettuata entro il medesimo termine.
La norma si preoccupa inoltre di regolare la sorte delle
obbligazioni assunte da chiunque agisca nell’interesse di una s.p.a. in fase di costituzione, allo scopo di tutelare l’
integrità del patrimonio sociale, nonché lo stesso
interesse dei soci alla restituzione di quanto versato a titolo di conferimento (in caso di mancata iscrizione).
Nel periodo che intercorre fra la stipulazione dell'
atto costitutivo e la sua
iscrizione il legislatore prevede infatti che delle obbligazioni assunte in nome e per conto della società rispondano
solidalmente ed illimitatamente coloro che abbiano concretamente agito. Inoltre, ad essere responsabili per gli atti compiuti saranno anche tutti coloro cui sia da imputare la decisione di compiere un determinato atto, a prescindere dal soggetto che lo abbia concretamente posto in essere. In quest’ottica, dunque, la
responsabilità illimitata è estesa a tutti i soci fondatori che abbiano
deciso o autorizzato l’operazione e, in ogni caso, al
socio unico, posto che in quest’ultimo caso è evidente che l’atto sia da riferirsi unicamente al socio.
La giurisprudenza tende ad assimilare la responsabilità prevista in capo ai soci fondatori e al socio unico alla responsabilità del
falsus procurator (v. art.
1398). A riprova di ciò vi sarebbe infatti la possibilità per la società neo-costituita di
approvare le operazioni compiute nella fase antecedente l’iscrizione, assumendo la piena responsabilità e il connesso obbligo di
manlevare i soggetti indicati al secondo comma (approvazione assimilabile alla
ratifica ex art.
1399). La previsione, peraltro, confermerebbe la tesi che nega l’attribuzione di una qualsiasi soggettività giuridica alla s.p.a. non ancora iscritta.
Infine, coerentemente con l’
efficacia costitutiva dell’iscrizione, la disposizione in commento pone un
divieto di emissione dei titoli azionariprima dell’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese. Le azioni emesse in violazione della prescrizione devono conseguentemente reputarsi nulle. Ci si chiede, tuttavia, se il legislatore abbia voluto sanzionare nello stesso senso anche la
vendita della partecipazione sociale, ovverosia la cessione della posizione contrattuale riferibile al socio fondatore. Considerato che nella sua precedente formulazione la norma citava espressamente anche la vendita delle azioni, secondo l’orientamento prevalente nulla osterebbe alla
validità di un simile trasferimento.