La norma è volta a contemperare il diritto di ciascun socio a percepire la propria quota di liquidazione con l'esigenza che la cancellazione della società dal
Registro delle imprese non sia ritardata, o addirittura impedita, dalla mancata riscossione della quota di liquidazione da parte di soci assenteisti o che abbiano smarrito i titoli o da un'eventuale controversia circa la proprietà delle azioni (NICCOLINI).
I
liquidatori non devono attendere il decorso dei tre mesi per procedere al
riparto. L'obbligo di deposito grava sui liquidatori i quali solo a seguito di tale adempimento sono liberati da ogni responsabilità nei confronti dei soci.
Si tende ad ammettere, ove vi sia una previsione
statutaria o l'accettazione da parte dei soci, che il riparto possa avvenire
in natura (FERRARA).
Si ritiene non ammissibile che le somme non riscosse vengano depositate presso un soggetto diverso dalla banca, che è soggetto qualificato. Infatti il nostro ordinamento impone che che i trasferimenti in denaro o
titoli al portatore, superiori a una determinata soglia, siano necessariamente eseguiti da banche o altri soggetti a ciò abilitati dalla legge.
Per quanto riguarda le
somme non ritirate dagli aventi diritto, la dottrina prevalente ritiene che tali somme possono andare ad incrementare l'attivo ripartibile tra i soci della società.
Il deposito in oggetto ha natura di
deposito liberatorio (art. 1210).