L’iscrizione dell'
atto costitutivo non incide sulla
validità del contratto sociale, bensì dispiega
efficacia normativa. Alle s.n.c. non iscritte (o irregolari), infatti, dovranno applicarsi le norme previste per la
società semplice in punto di
rapporti con i terzi, con alcune precisazioni poste dalla norma in commento.
Ai sensi dell’art.
2268, dunque, saranno
solidalmente ed illimitatamente responsabili delle obbligazioni sociali
tutti i soci, i quali non godranno del
beneficio di preventiva escussione. Ai sensi dell’art.
2270, i creditori sociali potranno peraltro chiedere in ogni momento la
liquidazione della quota del socio, previa dimostrazione dell’incapienza del patrimonio sociale.
Ciononostante la norma apporta alcuni correttivi, in primo luogo ribadendo l’
inderogabilità della regola per la quale tutti i soci siano responsabili solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali, così da rendere
inopponibile ai terzi ogni
patto limitativo della responsabilità (che nelle società semplice è pienamenamente efficace nei confronti dei terzi).
Inoltre, la norma fissa la
presunzione per cui tutti i soci siano investiti del
potere di rappresentanza, esentando i terzi dall’onere di provare la sussistenza del potere rappresentativo in capo al socio che abbia agito per conto della società. La presunzione è comunque
relativa, in quanto i soci possono dimostrare che un eventuale patto limitativo del potere di rappresentanza era stato portato debitamente a conoscenza del terzo.