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Articolo 2297 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Mancata registrazione

Dispositivo dell'art. 2297 Codice Civile

Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese [33, 2188, 2200, 2296, 2949] i rapporti tra la società e i terzi ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci [29, 38, 41, 2291, 2331, 2508], sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice [2251].

Tuttavia, si presume [2727] che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono [def ref=627]opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza [2193].

Ratio Legis

La norma ha la funzione di chiarire gli effetti dell'iscrizione della s.n.c. nel registro delle imprese, assoggettando le s.n.c. non iscritte ad una disciplina che, per quanto concerne i rapporti con i terzi, ricalca in parte quella dettata per la società semplice.

Spiegazione dell'art. 2297 Codice Civile

L’iscrizione dell'atto costitutivo non incide sulla validità del contratto sociale, bensì dispiega efficacia normativa. Alle s.n.c. non iscritte (o irregolari), infatti, dovranno applicarsi le norme previste per la società semplice in punto di rapporti con i terzi, con alcune precisazioni poste dalla norma in commento.

Ai sensi dell’art. 2268, dunque, saranno solidalmente ed illimitatamente responsabili delle obbligazioni sociali tutti i soci, i quali non godranno del beneficio di preventiva escussione. Ai sensi dell’art. 2270, i creditori sociali potranno peraltro chiedere in ogni momento la liquidazione della quota del socio, previa dimostrazione dell’incapienza del patrimonio sociale.

Ciononostante la norma apporta alcuni correttivi, in primo luogo ribadendo l’inderogabilità della regola per la quale tutti i soci siano responsabili solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali, così da rendere inopponibile ai terzi ogni patto limitativo della responsabilità (che nelle società semplice è pienamenamente efficace nei confronti dei terzi).
Inoltre, la norma fissa la presunzione per cui tutti i soci siano investiti del potere di rappresentanza, esentando i terzi dall’onere di provare la sussistenza del potere rappresentativo in capo al socio che abbia agito per conto della società. La presunzione è comunque relativa, in quanto i soci possono dimostrare che un eventuale patto limitativo del potere di rappresentanza era stato portato debitamente a conoscenza del terzo.

Massime relative all'art. 2297 Codice Civile

Cass. civ. n. 9250/2006

La società di fatto, sebbene inesistente nella realtà, può apparire esistente di fronte ai terzi quando due o più persone operino nel mondo esterno in modo da determinare l'insorgere dell'opinione ragionevole che essi agiscano come soci e del conseguente legittimo affidamento circa l'esistenza della società stessa: in tale ipotesi, a tutela della buona fede dei terzi, è sufficiente che il soggetto che abbia trattato col socio apparente provi un comportamento che, secondo l'apprezzamento insindacabile del giudice di merito, sia idoneo a designare la società come titolare del rapporto. In tal caso incombe sulla società apparente la prova che controparte fosse consapevole dell'inesistenza del vincolo sociale e quindi non meritevole di tutela.

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