Cass. pen. n. 28650/2024
Nella società irregolare, ossia non iscritta nel registro delle imprese, tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Qualsiasi patto interno che limiti la responsabilità di uno o più soci non è opponibile ai terzi, conformemente a quanto disposto dall'art. 2297 c.c.
Cass. civ. n. 28650/2024
L'art. 147, comma 4, L. Fall. (ora art. 256 CCII) si applica ai soci di una società irregolare, anche nella forma della società in accomandita semplice, in quanto l'art. 2297 c.c. prescrive che, in mancanza dell'iscrizione nel registro delle imprese, sia impossibile una limitazione della responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci. Né giova il richiamo dell'art. 2317 c.c. alla figura della società in accomandita irregolare, qualora manchi l'indicazione e la rappresentazione all'esterno del particolare tipo di società il cui atto costitutivo non è stato iscritto nel registro delle imprese. Diversamente, verrebbe meno la ratio della autonomia patrimoniale delle società di persone che è, appunto, quella di tutelare i creditori della compagine, offrendo loro un patrimonio sul quale far valere i propri diritti (Nella specie, la prima sezione civile della Corte, con l'ordinanza n. 28650/2024, ha cassato la sentenza che aveva ritenuto di non estendere il fallimento a un socio sulla base del solo contenuto del contratto sociale, non reso pubblico, che limitava la partecipazione del socio medesimo alle obbligazioni sociali fino all'avveramento di una condizione, ritenendo sino a quel momento tale situazione assimilabile a quella dei soci accomandanti).
Cass. civ. n. 36378/2023
Il fallimento delle società di persone non determina lo scioglimento del vincolo sociale, poiché l'esclusione di diritto del socio che sia dichiarato fallito, prevista dall'art. 2288 c.c., applicabile alle società di fatto in virtù del disposto dell'art. 2297 c.c., tende a preservare la società "in bonis" dagli effetti dell'insolvenza personale del socio e non opera, quindi, nell'ipotesi in cui il fallimento del socio sia effetto di quello della società, in forza della responsabilità illimitata del primo per le obbligazioni della seconda.
Cass. civ. n. 9250/2006
La società di fatto, sebbene inesistente nella realtà, può apparire esistente di fronte ai terzi quando due o più persone operino nel mondo esterno in modo da determinare l'insorgere dell'opinione ragionevole che essi agiscano come soci e del conseguente legittimo affidamento circa l'esistenza della società stessa: in tale ipotesi, a tutela della buona fede dei terzi, è sufficiente che il soggetto che abbia trattato col socio apparente provi un comportamento che, secondo l'apprezzamento insindacabile del giudice di merito, sia idoneo a designare la società come titolare del rapporto. In tal caso incombe sulla società apparente la prova che controparte fosse consapevole dell'inesistenza del vincolo sociale e quindi non meritevole di tutela.