In passato era prevista l'omologazione del Tribunale, soppressa con legge 340/2000. Il controllo è, oggi, di competenza del
notaio che è garante della sua legittimità. Il notaio che riceve l'atto costitutivo della s.p.a effettua un duplice controllo:
1)
controllo di legalità: rivolto ad escludere gli atti proibiti dalla legge.
2)
verifica delle condizioni richieste dalla legge: tale controllo coincide con quello che in passato era il controllo omologatorio del tribunale. Si tratta di un controllo di legalità e non di merito, infatti il notaio non può sindacare l'opportunità o la convenienza economica della società, ma il controllo si esaurisce in fatti che si identificano con la redazione dell'atto rogato o con la consegna dei verbali delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria all'amministratore della società.
Il controllo di legalità da parte del notaio ha carattere
formale, in quanto volto ad accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'art.
2329, e
sostanziale in ordine alle regole contenute nell'atto costitutivo, non potendo ricevere l'atto se le clausole risultino contrarie a norme imperative o incompatibili con la disciplina del tipo prescelto.
Domanda di iscrizione: la riforma (d. lgs. 6/2003) ha ridotto da 30 a 20 giorni il termine per il deposito dell'atto costitutivo. Ai sensi dell'art.
111 ter chi chiede l'iscrizione dell'atto costitutivo deve indicare nella domanda l'indirizzo, comprensivo della via e numero civico, ove è posta la sede della società. Nel caso in cui la legge preveda il rilascio di specifiche autorizzazioni successivamente alla stipula dell'atto costitutivo (
223 quater), il termine per il deposito decorrerà dal giorno in cui tali autorizzazioni (in originale o in copia autentica) siano consegnate al notaio.
Deposito dell'atto costitutivo: L'obbligo di provvedere al deposito grava sul notaio e, in via sussidiaria, sugli amministratori. Ogni amministratore singolarmente può richiedere il deposito. La previsione che ciascun socio possa provvedere al deposito, in caso di inerzia del notaio o degli amministratori, si giustifica in base all'interesse del socio al perfezionamento dell'atto costitutivo.
Il controllo del registro delle imprese: In sede di iscrizione, l'ufficio del registro delle imprese verifica la regolarità formale della documentazione. Nella verifica è compreso l'accertamento della competenza territoriale dell'ufficio del registro e della legittimazione del soggetto che chiede l'iscrizione, nonché il riscontro circa la redazione dell'atto ad opera del notaio.
Le sedi secondarie: il legislatore si riferisce alle sedi secondarie con rappresentanza stabile istituite in luogo diverso da quello dove si trova la sede della società. Nel luogo in cui si trova la sede secondaria occorre che sia svolta stabilmente l'attività sociale, che il luogo della sede sia compreso nella circoscrizione dell'ufficio di un registro delle imprese diverso da quello della sede principale.