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Articolo 2317 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Mancata registrazione

Dispositivo dell'art. 2317 Codice Civile

Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese [2188, 2200, 2949], ai rapporti fra la società e i terzi si applicano le disposizioni dell'articolo 2297(1).

Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali(2) [33, 38, 41, 2257, 2258, 2267, 2291, 2320, 2331, 2515].

Note

(1) Si applicano pertanto le norme sulla società semplice, con la conseguenza che i creditori particolari del socio hanno il diritto di chiedere la liquidazione della sua quota (v. 2270) e i creditori sociali possono agire contro i soci senza la necessità della preventiva escussione del patrimonio sociale (v. 2267-2268).
(2) Per operazione sociale si fa riferimento a qualsiasi atto di gestione intrapreso da un socio accomandatario, cui partecipi un accomandante.

Ratio Legis

La previsione chiarisce l'efficacia riconnessa all'iscrizione della s.a.s. nel registro delle imprese, rinviando alle norme che disciplinano la s.n.c. irregolare, salvo limitare in ogni caso la responsabilità degli accomandanti, qualora essi non abbiano preso parte alla gestione della società.

Spiegazione dell'art. 2317 Codice Civile

La norma detta la disciplina della società in accomandita semplice irregolare, rinviando alle disposizioni relative alla s.n.c. irregolare.
Secondo l’orientamento prevalente, sussiste una s.a.s. irregolare solamente nel caso in cui i soci abbiano redatto per iscritto l’atto costitutivo ma non abbiano provveduto alla relativa iscrizione nel registro delle imprese, in quanto sarebbe altrimenti difficile identificare gli accomandanti e gli accomandatari.

Rispetto alla s.n.c. irregolare, tuttavia, la norma dispone che gli accomandanti godano comunque del beneficio della responsabilità limitata, a patto che non abbiano partecipato al compimento delle operazioni sociali. E’ controverso se tuttavia sia applicabile alla società irregolare l’art. 2320, oppure se qualsiasi atto compiuto dagli accomandanti comporti la sanzione della responsabilità illimitata, ad inclusione delle operazioni ordinariamente delegabili agli accomandanti tramite procura ai sensi dell'art. 2320, co. 2.
In questo caso, tuttavia, permane comunque una differenza tra accomandatari ed accomandanti: solo questi ultimi, nel caso abbiano dovuto rispondere illimitatamente, potranno agire in regresso nei confronti della società e dei soci accomandatari.

Massime relative all'art. 2317 Codice Civile

Cass. civ. n. 2041/1988

La disposizione dell'art. 2317 c.c. il quale, nelle società in accomandita irregolari, fissa il principio della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali del socio accomandante ove egli abbia partecipato alle operazioni sociali, ancorché vada interpretata in correlazione con l'art. 2320 c.c. il quale nelle società in accomandita regolari sanziona con la perdita della limitazione della responsabilità alla quota di partecipazione la violazione da parte del socio accomandante del divieto di trattare o concludere affari per conto della società e di compiere atti di amministrazione, comporta testualmente che la perdita del beneficio della responsabilità limitata non richiede un atto di autonoma iniziativa negli affari sociali ma può derivare anche dalla partecipazione ad un atto di gestione intrapreso dagli accomandatari, sia con riguardo ad atti di amministrazione interna, sia ad atti di rappresentanza esterna, in funzione del momento in cui l'atto viene ad esistenza, prescindendo dall'affidamento incolpevole del terzo sull'atto di gestione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2317 Codice Civile

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Riccardo chiede
venerdì 19/11/2010

“Gradirei sapere se una società in accomandita semplice (sas), se non iscritta alla camera di commercio, puo incorrere in sanzioni penali e/o amministrative di qualsiasi natura.

Vi ringrazio e distinti saluti”

Consulenza legale i 23/11/2010

La disciplina della s.a.s. irregolare è quella prevista all'art. 2297 del c.c.. Elemento fondamentale della disciplina della società irregolare è, nonostante il richiamo della disciplina della società semplice, l'impossibilità di una limitazione della responsabilità illimitata e solidale, anche per i soci che non hanno la gestione o la rappresentanza sociale. E' però ammesso il patto di limitazione della rappresentanza. Effetto, quindi,della mancata registrazione è l'assoggettamento dell'organismo alla disciplina della società semplice per quanto riguarda i rapporti con i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci. Ulteriori effetti dello stato di irregolarità sono l'inapplicabilità del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2949 del c.c. e l'applicabilità del termine ordinario. Questi gli unici effetti della mancata registrazione.