L'atto costitutivo della società [2330] con sottoscrizione autenticata [2703] dei contraenti, o una copia autenticata [2703] di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico [2699], deve entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione(1), a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese [2188, 2506] nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale [33, 2200, 2297, 2330].
Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo [2330](2).
Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il [def ref=2615]notaio [2626].