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Articolo 2538 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Assemblea

Dispositivo dell'art. 2538 Codice Civile

Nelle assemblee [2521, n. 9] hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci [2370].

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute [1548, 2351, 2525]. L'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.

Ai soci cooperatori persone giuridiche [2542] l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri [2548].

Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale(1).

Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

L'atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza [2372], ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Note

(1) Si conferma il voto pro capite: ogni socio ha diritto ad un voto indipendentemente dal valore della sua quota o il numero di azioni possedute. Il voto plurimo invece, riguarda i titolari di strumenti finanziari, per i quali valgono le previsioni statutarie, le persone giuridiche soci e i soci imprenditori, ai quali l'atto costitutivo può attribuire voto plurimo in relazione alla intensità degli scambi mutualistici.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societā di capitali e societā cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

Massime relative all'art. 2538 Codice Civile

Cass. civ. n. 2637/2003

Il socio di una cooperativa al quale, in applicazione di una clausola statutaria illegittima, non sia stato consentito di partecipare ad un'assemblea in cui siano state adottate deliberazioni idonee a spiegare un qualche effetto nei riguardi di detto socio, č fornito di adeguato interesse a far valere il suaccennato vizio di costituzione dell'assemblea e la conseguente illegittimitā delle deliberazioni ivi adottate.

Cass. civ. n. 403/1993

La delibera assembleare, non totalitaria, di una societā (nella specie, cooperativa), che venga adottata in luogo diverso da quello indicato nell'avviso di convocazione, di modo che non vi sia certezza che tutti i soci siano stati messi in grado di parteciparvi, č affetta da inesistenza (non nullitā od annullabilitā), vertendosi in tema di radicale carenza di uno dei requisiti procedimentali indispensabili per la formazione di una volontā imputabile alla societā medesima.

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