Le imprese indicate ai numeri 1 e 2 individuano tutte le possibili categorie di imprese commerciali, quelle indicate ai numeri 3, 4 e 5 sono specificazioni delle prime due e la loro specifica menzione si giustifica per l'importanza dei rispettivi settori economici.
In caso di attività di carattere promiscuo, svolta con un'unica organizzazione, occorre tener conto, ai fini della qualificazione dell'impresa, dell'attività primaria, a meno che l'imprenditore non eserciti una pluralità di attività con organizzazioni autonome e distinte.
È controverso il significato dell'aggettivo
industriale.
Secondo un orientamento esso andrebbe inteso in senso generico: individuerebbe ogni attività di produzione dei beni diversa da quella agricola (GALGANO).
Secondo un altro orientamento
attività industriale sarebbe ogni
attività produttiva non artigiana (FERRARA).
In giurisprudenza è considerata industriale l'attività diretta alla produzione di beni o servizi, quindi vi rientrano l'attività alberghiera; l'attività delle case di cura; quella dei consorzi di bonifica; l'attività delle imprese di
factoring; le società di revisione e di consulenza aziendale; le imprese di ristorazione; di lavanderia industriale; l'attività di gestione di istituti scolastici.
Il n. 2 si riferisce all'
attività commerciale nel significato usuale del termine.
Le
imprese di trasporto per mare e per aria sono soggette alla disciplina del codice della navigazione.
Le imprese esercenti
attività bancaria sono disciplinate dal D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (
Testo unico bancario). Vi rientrano anche gli istituti di credito agrario. Perché si abbia attività bancaria occorre che l'attività di intermediazione comprenda la duplice funzione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'impiego del risparmio raccolto nell'esercizio del credito.
Le
imprese ausiliarie sono quelle che, direttamente o indirettamente, agevolano l'attività delle altre imprese e che, rispetto a queste, hanno come scopo tipico l'obiettiva agevolazione di altre attività. Sono considerate imprese ausiliarie: le imprese che esplicano attività di mediazione; l'agente di commercio; l'agente di assicurazione; le agenzie di viaggi; i promotori finanziari; le imprese di pubblicità commerciale e di
marketing.
Il requisito dell'ausiliarietà va valutato in astratto, non essendo necessario il collegamento in concreto con l'attività di impresa commerciale.