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Articolo 2511 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Società cooperative

Dispositivo dell'art. 2511 Codice Civile

Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice(1).

Note

(1) Articolo modificato dall'art. 10, comma 1, L. 23 luglio 2009, n. 99.

Ratio Legis

La norma identifica gli elementi che contraddistinguono le società cooperative rispetto ai tipi sociali "lucrativi", da ravvisarsi principalmente nella diversità dello scopo perseguito e nella variabilità del capitale sociale.

Spiegazione dell'art. 2511 Codice Civile

Le società cooperative si differenziano dalle società c.d. lucrative (società di persone e società di capitali) anzitutto per lo scopo specifico che contraddistingue il contratto sociale. Ai sensi dell'art. 2247, infatti, lo scopo di lucro (la divisione degli utili tra i soci) è elemento coessenziale al contratto di società; nelle cooperative lo scopo lucrativo è sostituito dallo scopo c.d. "mutualistico", sussistente qualora la funzione della società sia quella di produrre e scambiare beni e servizi in favore dei soci, a condizioni economiche agevolate rispetto a quelle di mercato, così da soddisfare un preciso bisogno economico dei soci.

In base alla classificazione fornita dall'art. 2512 l'oggetto della cooperativa può consistere nell'esercizio di attività produttive volte a :
- produrre beni e servizi da destinare ai soci-clienti (cooperative di utenza), a condizioni economiche agevolate;
- fornire ai soci occasioni lavorative meglio remunerate rispetto al contesto di mercato (cooperative di lavoro);
- idonee a valorizzare la produttività dei beni o servizi conferiti dai singoli soci (cooperative di conferimento).

Al fine di poter applicare la presente disciplina, la norma non richiede l'esclusività dello scopo mutualistico. Allo scopo mutualistico potrà essere affiancato lo scopo tipicamente lucrativo e nemmeno la preponderanza delle attività meramente lucrative rispetto a quelle di carattere mutualistico impedisce di qualificare la società come cooperativa.
Ciononostante, la prevalenza dello scopo mutualistico rileva ai fini del godimento dei benefici fiscali previsti in favore delle cooperative, di cui sono destinatarie solo le cooperative a mutualità prevalente. La prevalenza dello scopo mutualistico andrà accertata secondo i criteri sostanziali di cui agli artt. 2512 - 2513 e formali di cui all'art. 2514.

Ulteriore elemento qualificante la fattispecie associativa in oggetto risiede nella "variabilità" del capitale: rispetto alle società lucrative, nelle società cooperative il capitale non è fisso e la sua misura non è indicata nell'atto costitutivo, sicché la sua modifica non richiede l'avvio dell'iter deliberativo previsto per le modificazioni dell'atto costitutivo. La norma è in particolare volta a valorizzare il principio della "porta aperta" che informa la disciplina delle cooperative, differenziandola da quella delle società lucrative; principio diretto a favorire il libero ingresso di nuovi soci e la libera fuoriuscita di coloro che siano già soci.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

Massime relative all'art. 2511 Codice Civile

Cass. civ. n. 8916/2004

Le cooperative sociali di servizio di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma primo legge 8 novembre 1991, n. 381 perseguono, al pari di ogni altra società cooperativa, lo scopo mutualistico, ancorché si tratti di mutualità esterna, trascendente gli interessi immediati dei soci, in quanto esse mirano a realizzare nella forma tipizzata della gestione di servizi socio sanitari od educativi, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Pertanto la gestione di servizi socio-sanitari è sufficiente a qualificare come cooperativa sociale la società cooperativa che li gestisca, restando irrilevante, ai fini della determinazione degli obblighi contributivi previdenziali, la qualità personale dei destinatari del servizio o la erogazione di esso a titolo gratuito o a pagamento.

Cass. civ. n. 4021/2004

In relazione alle cooperative edilizie deve escludersi la possibilità di cessione degli alloggi edificati a terzi, con conseguente nullità per illiceità dell'oggetto della delibera di alienazione del bene sociale; tale situazione non è riscontrabile, tuttavia quando la cessione di una parte di edificio ad un estraneo alla compagine sociale costituisca non l'espressione di un'attività commerciale di tipo lucrativo contrapposta al fine mutualistico, bensì uno strumento perché, senza lesione dei diritti dei soci, si conseguano i fini istituzionali ed il migliore soddisfacimento delle disposizioni costituite in capo alla generalità dei soci. (Nella specie la cooperativa edilizia aveva compensato i professionisti che avevano prestato la loro opera per la società con la cessione di alcune unità immobiliari nei costruendi edifici per mancanza di disponibilità finanziarie liquide e senza che questo fatto comportasse lesione dei diritti dei soci prenotatari).

Cass. civ. n. 12157/1999

Deve ritenersi legittima la clausola statutaria di una società cooperativa a responsabilità limitata, che preveda l'obbligo dei soci di rimborsare annualmente alla società tutte le spese e gli oneri per il suo funzionamento, in modo che l'esercizio si chiuda senza utili e senza perdite, dovendosi escludere che tale clausola incida sulla tipologia societaria, trasformando la società in una società a responsabilità illimitata, in quanto detta clausola non impegna i soci per le obbligazioni sociali verso i terzi, ma riguarda i rapporti interni alla società, ed, inoltre, è pienamente compatibile con la realizzazione dell'oggetto sociale, afferendo ad una prestazione accessoria ad essa funzionale.

Cass. civ. n. 10602/1999

Lo scopo mutualistico di una società cooperativa è caratteristica essenziale del suo costitutivo, ed anche presupposto indefettibile per il godimento della speciale disciplina «di favore», e dunque si traduce nell'indisponibilità, da parte dell'assemblea o del consiglio di amministrazione, del diritto di ciascun socio di partecipare ai programmati benefici dell'attività societaria. Detto scopo nel caso di una cooperativa edilizia, non tollera la cessione a terzi degli alloggi edificati, ove la cessione medesima non sia mero strumento per il conseguimento dei fini istituzionali ed miglior soddisfacimento delle posizioni costituite in capo al socio, ma esprima una scelta contrapposta al fine mutualistico, con il compimento di attività commerciale di tipo lucrativo e lesione di quelle posizioni. Da ciò consegue che, nel caso di estraneità del cessionario alla compagine sociale e dell'elusione dei diritti insorti in favore del socio per effetto dell'operazione mutualistica e del contratto di «prenotazione», la delibera di alienazione del bene sociale è affetta da radicale nullità, per illiceità dell'oggetto, ai sensi dell'art. 2379 c.c. reso applicabile dal rinvio di cui all'art. 2516 c.c.

Cass. civ. n. 9513/1999

Lo scopo mutualistico proprio delle cooperative può avere gradazioni diverse, che vanno dalla cosiddetta mutualità pura, caratterizzata dall'assenza di qualsiasi scopo di lucro, alla cosiddetta mutualità spuria, che, attenuandosi il fine mutualistico, consente una maggiore dinamicità operativa anche nei confronti di terzi non soci, conciliando così il fine mutualistico con un'attività commerciale e con la conseguente possibilità per la cooperativa di cedere beni o servizi a terzi a fini di lucro. La possibilità che la cooperativa assuma tali diverse tipologie comporta necessariamente una diversità di posizioni del socio cooperatore, senza, peraltro, che, anche laddove è più accentuato il fine mutualistico (come nelle cooperative di consumo), il parametro normativo di riferimento cessi di essere quelle delle società (come dimostra l'art. 2516 c.c.), pur rimanendo la posizione del socio cooperativo distinta da quella del socio di una società di capitali, in quanto quest'ultimo persegue un fine puramente speculativo, mentre il primo mira di regola ad un risultato economico e ad un vantaggio patrimoniale diverso dal lucro, o comunque peculiare e variante a seconda del ramo di attività cooperativa esercitato dalla società. Tale vantaggio non è costituito (o almeno non lo è prevalentemente) dalla più elevata remunerazione possibile del capitale investito, ma dal soddisfacimento di un comune preesistente bisogno economico (di lavoro, del bene casa, di generi di consumo, di credito ed altri), con la congiunta consecuzione di un risparmio di spesa per i beni o i servizi acquistati o realizzati dalla propria società (come nelle cooperative di consumo), oppure di una maggiore retribuzione per i propri beni o servizi alla stessa ceduti (come nelle cooperative di produzione e di lavoro).

Cass. civ. n. 12739/1995

Non contrasta con il fine mutualistico delle cooperative di lavoro nelle quali ii servizio svolto a favore dei soci consiste nell'acquisizione di occasioni di lavoro e di adeguata remunerazione mercé un'attività d'impresa svolta sul mercato mediante negoziazione con terzi la possibilità di previsione statutaria di remunerazioni predeterminate a favore dei soci-lavoratori alle scadenze usuali per le retribuzioni del lavoro (nella specie, una clausola dello statuto richiamava la disciplina della contrattazione collettiva relativa ad analoghi rapporto di lavoro). Tale indicazione statutaria, tuttavia, ha carattere vincolante solo quando, o finché, non si ponga in contrasto con i risultati dell'attività imprenditoriale svolta dalla cooperativa, non potendo quest'ultima distribuire ai soci utili che non abbia realizzato.

Cass. civ. n. 766/1969

Lo scopo mutualistico di una società cooperativa non è inconciliabile con l'intento di lucro, ben potendo questi due fini coesistere ed essere rivolti al conseguimento di uno stesso risultato. Pertanto, ai fini della applicabilità della norma del secondo comma dell'art. 2540 c.c., che prevede la possibilità del fallimento delle cooperative, per l'accertamento della sussistenza o meno del fine di speculazione di una società cooperativa si deve avere riguardo alla struttura ed agli scopi di essa e non al suo carattere mutualistico.

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Felice M. chiede
venerdì 16/02/2018 - Puglia
“Ad una soc. cooperativa edlizia econ. popolare viene imposta dal Comune la installazione di due ascensori quale condizione per l'abitabilità di unità immobiliari da essa già realizzate: per la ripartizione delle spese di acquisto e di quelle di manutenzione di tali ascensori sono applicabili le norme sul condominio negli edifici (1123- 1124..C.C.?), visto che né nello statuto né in altri atti della soc. cooperativa vi sono disposizioni al riguardo?”
Consulenza legale i 27/02/2018
Le cooperative, stando alla definizione fornita dall’art. 2511 c.c., sono società costituite per gestire in comune un'impresa finalizzata ad apportare un qualche vantaggio, un bene oppure un servizio anzitutto agli stessi soci (scopo mutualistico).
Si tratta di un tema notevolmente ampio, dal momento che nel tempo sono sorte varie tipologie di cooperative e si sono sedimentate normative speciali che sono andate a disciplinare solo alcuni aspetti, circostanza che non rende agevole rispondere al quesito senza conoscere la struttura societaria in concreto adottata.

Tra le varie fattispecie, un grande rilievo è attribuito alle cooperative edilizie, che si caratterizzano per l’essere volte a soddisfare il bisogno abitativo dei soci mediante la realizzazione di un’opera e successiva assegnazione delle varie unità immobiliari ai medesimi a prezzi e condizioni più vantaggiosi di quelli di mercato. Rientrano però nel novero delle cooperative edilizie anche quelle il cui scopo è quello di cedere a terzi le unità immobiliare realizzate grazie all’apporto dei soci. Ed ancora è possibile distinguere tra cooperative edilizie individuali e cooperative edilizie indivise.

Ad ogni modo, in generale, è possibile affermare che la disciplina delle cooperative è contenuta agli artt. 2511 c.c. e seguenti e che, per quanto attiene alle cooperative edilizie alcuni aspetti vengono disciplinati nel R.D. n. 1165 del 1938, ma che la normativa nulla prevede per il caso specifico.

Sembra più utile quindi considerare la questione da un altro punto di vista.
Ebbene sembra utile preliminarmente ricordare che l’abitabilità si sostanzia in un documento che certifica l'idoneità dei locali all’uso abitativo al quale sono destinati; tale idoneità viene riscontrata verificando che sussistono determinati requisiti in ordine alla staticità ed alla salubrità degli edifici, in ordine alle prestazioni energetiche degli impianti e, per quel che qui interessa, con riferimento all’accessibilità dei locali ed al superamento delle barriere architettoniche.
L’installazione dell’ascensore, nei casi e secondo le modalità richieste dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 s.m.i., è dunque una spesa necessaria, condizione per ottenere l’abitabilità delle unità immobiliari.

Se dunque la realizzazione degli ascensori è condizione necessaria per ottenere l’abitabilità delle unità immobiliari, allora l’intervento rientra nell’ambito di realizzazione dell’opera e come tutti gli altri costi di costruzione dovrà essere sostenuto dalla Cooperativa. Il rilascio dell'abitabilità è un passaggio essenziale per la definitiva realizzazione dell'opera, così come sono essenziali gli interventi strutturali senza i quali il certificato di indoneità non verrà rilasciato.

Dunque è la Cooperativa che deve farsi carico dei costi di realizzazione degli ascensori e non è invece applicabile la normativa sul condominio in quanto al momento vi è un unico proprietario, la Cooperativa.

Solo una volta che le unità immobiliari verranno assegnate ai soci oppure a terzi, potrà costituirsi il condominio e potrà farsi applicazione delle norme in materia che regolano la divisione delle spese di manutenzione, ma non prima dell’assegnazione.

E’ possibile poi precisare che se il finanziamento del socio ed il costo di assegnazione sono stati predeterminati in proporzione al valore delle rispettive unità immobiliari pre-assegnate, allora la cooperativa potrà sempre rideterminare il prezzo finale, in virtù delle maggiori spese sostenute, e nel farlo potrà assegnare alle unità abitative poste nei piani superiori un valore maggiore rispetto a quello inizialmente attribuito, facendo ricadere indirettamente e proporzionalmente le spese sostenute per la realizzazione degli ascensori sulle unità immobiliari che se ne serviranno maggiormente.
Ma non essendovi alcuna norma in merito, la Cooperativa potrebbe anche ripartire in maniera uguale tra tutti i soci costi sostenuti per l’installazione degli ascensori.

ALFREDO C. chiede
mercoledì 29/06/2016 - Lazio
“una società di capitali con dieci dipendenti ha deciso di costituire una cooperativa dove far confluire tutti i dieci dipendenti con presidente un socio della srl. Poi tutti i dieci dipendenti della Cooperativa lavoreranno nella srl.
E' possibile.
Grazie”
Consulenza legale i 05/07/2016
Da un punto di vista strettamente formale, l'operazione è attuabile, in quanto, se i dipendenti si dimettono o vengono licenziati regolarmente, e costituiscono volontariamente una cooperativa rispettando il dettato legislativo, nulla può eccepirsi.

Tuttavia, è concreto il rischio che i soci della cooperativa possano rivolgersi al giudice del lavoro per far riconoscere che il loro reale inquadramento è quello di un lavoratore dipendente, ottenendo successo. Difatti, se a decidere le mansioni del lavoratore, a controllare i suoi orari, ad autorizzare le sue ferie, a indicare gli incarichi, etc., non è il responsabile della società esterna di cui è dipendente, ma è invece il responsabile della società che si avvale della cooperativa (circostanze che possono provarsi in un giudizio con documenti e testimoni), il giudice potrebbe ravvisare un rapporto subordinato di fatto e ordinare l'assunzione regolare del dipendente.

Le cronache riportano spesso casi di questo tipo, pertanto gli inquirenti sono sospettosi nei confronti di operazioni sociali simili a quelle descritte nel quesito.

Inoltre, se si dovesse rilevare la "falsità" della cooperativa, grazie alla quale gli amministratori della srl hanno ottenuto vantaggi economici come agevolazioni fiscali e contributive (senza contare la concorrenza sleale verso altre imprese del territorio), il rischio è anche quello di incorrere in responsabilità penale per frode fiscale o eventualmente truffa aggravata ai danni dell'Inps.

In conclusione, l'operazione indicata nel quesito potrà essere posta in essere a patto che non serva a mascherare situazione diverse, ma rispecchi la reale volontà dei dipendenti di raccogliersi in cooperativa.