Cass. civ. n. 19667/2003
Sono attribuiti alla Corte dei Conti i giudizi di responsabilitą amministrativa, per fatti commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, ultimo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, anche nei confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici (restando invece per tali enti esclusa la responsabilitą contabile), essendo irrilevante il fatto che detti enti - soggetti pubblici per definizione, istituiti per il raggiungimento di fini del pari pubblici attraverso risorse di eguale natura - perseguano le proprie finalitą istituzionali mediante un'attivitą disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato. (Nella specie, il giudizio di responsabilitą per danno erariale era stato promosso dal procuratore regionale della Corte dei Conti nei confronti del presidente e degli altri componenti del Consiglio di amministrazione nonché di dipendenti del Consorzio comprensoriale del Chietino per la gestione di opere acquedottistiche - istituito tra vari Comuni ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 - per fatti attinenti allo svolgimento di un'operazione finanziaria dell'Ente, e dunque all'attivitą imprenditoriale dello stesso).