Il
Registro delle imprese è stato istituito con la legge 29 dicembre 1993 n. 580 sul riordinamento delle
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Successivamente, con D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 è stato emanato il regolamento attuativo.
Il Registro delle imprese disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio ed i servizi all'utenza. Esso è istituito presso le Camere di commercio, quindi a livello provinciale e tutti gli adempimenti (deposito, iscrizione) vanno effettuati presso le Camere di commercio.
Successivamente è stato emanato il D.P.R. 14 dicembre 1999 n. 558 che è un regolamento contenente norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese e nel 2004 è stato emanato il D.P.R. n. 247 del 23 luglio 2004 concernente la semplificazione in materia di cancellazione imprese e società non più operative.
Il Registro delle imprese ha la
funzione di rendere di pubblico dominio determinati atti o fatti della vita dell'impresa, rendendoli così accessibili ai terzi interessati. Si parla, in tal caso, di
pubblicità notizia.
L'iscrizione di taluni fatti nel registro delle imprese produce l'effetto tipico di ogni forma di
pubblicità legale: l'opponibilità ai terzi degli atti o fatti iscritti.
Il Registro è retto da un
conservatore nominato dalla Giunta della Camera di commercio, nella persona del Segretario generale o di un dirigente della Camera di commercio medesima.
La legge prevede la tenuta del registro secondo
tecniche informatiche e la previsione di
sezioni specializzate.
Le
iscrizioni nel registro delle imprese sono
obbligatorie, invece quelle non previste dalla legge non sono ammesse e restano prive di effetti se compiute.
Vige, quindi, il
principio di tassatività.
La
pubblicità commerciale ha carattere misto, cioè sia
personale che
reale, perché riguarda sia i
soggetti (gli
imprenditori) che i beni (la circolazione delle
aziende).
l'obbligo di iscrizione riguarda tutti gli imprenditori, non soltanto l'imprenditore commerciale.
Il registro comprende
una sezione ordinaria e
due sezioni speciali.
I soggetti che devono essere iscritti sono:
-
gli imprenditori commerciali (2195);
-
gli imprenditori agricoli (2135);
-
i piccoli imprenditori (2083);
-
le società (2200);
-
le società semplici (2251);
-
le società soggette alla legge italiana ex art. 25, legge n. 218 del 1995 (2507 e ss.);
-
i consorzi (2612) e le società consortili (2615 ter);
-
gli enti pubblici economici (2093 e 2201);
-
i Gruppi europei di interesse economico (GEIE).
Per le
imprese artigiane è prevista l'
annotazione.
Nelle
sezioni speciali vanno iscritti gli
imprenditori agricoli, i
piccoli imprenditori e le
società semplici.
Questi albi speciali hanno una mera funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia per i piccoli imprenditori commercianti o artigiani.
Per gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti e e società semplici esercenti attività agricola, l'iscrizione ha anche l'efficacia di cui all'art.
2193.
Una
sezione speciale del registro delle imprese riguarda le
società fra professionisti. In tale sezione vi si iscrivono le
società fra avvocati.
Per quanto riguarda gli adempimenti pubblicitari, la pubblicità si attua mediante i procedimenti di
deposito, di
iscrizione pura e semplice, di
iscrizione previa omologazione.