Gli articoli da
2203 a
2213 dettano la disciplina del
potere di rappresentanza dei c.d.
ausiliari subordinati dell'
imprenditore commerciale, da distinguersi dagli ausiliari autonomi (es: agenti, mediatori). La previsione di un’apposita disciplina al riguardo si fonda sull’esigenza di tutelare la
certezza delle contrattazioni d’impresa (CAGNASSO). Lo scopo è quello di garantire ai terzi un accettabile grado di sicurezza circa i poteri rappresentativi degli ausiliari, da considerarsi pieni in relazione alla posizione che questi ultimi rivestono nell’organizzazione aziendale, fatte salve apposite limitazioni indicate in un'eventuale procura.
Tra gli ausiliari subordinati vanno annoverati:
-
l'institore;
-
il procuratore;
-
il commesso.
L'
institore è il soggetto preposto dall’imprenditore all’esercizio dell'
impresa o di una sua unità organizzativa, che può consistere in un suo ramo o sede secondaria. L’incarico affidato all’institore non si risolve dunque nel compimento di atti specificamente determinati, bensì nella gestione della complessiva
attività d’impresa o di quella sua parte riferibile all’unità organizzativa al quale risulta preposto.
Nonostante esso sia stato definito come un
alter ego dell’imprenditore, per la
posizione di vertice occupata nell’organizzazione aziendale, va in ogni caso osservato che la
preposizione institoria non può comportare la rinuncia dell’imprenditore ad ogni potere gestorio.
Di contro, l'institore deve dipendere unicamente dall'imprenditore e non può, pertanto, dipendere da persone che a loro volta siano subordinate all'imprenditore.
La norma fa riferimento al
ramo d'impresa che va identificato con un settore dell'attività dell'impresa con autonomia gestionale.
Non è ammissibile la nomina di un institore da parte di un piccolo imprenditore.
L’attribuzione del potere di rappresentanza deriva
ex lege dall'atto stesso della preposizione e non dal rilascio di una
procura, la quale è però necessaria per apporre
eventuali limitazioni al potere di rappresentanza.
Di conseguenza, non si ritiene necessario l'atto scritto, potendosi provare la sussistenza del rapporto institorio con ogni mezzo di prova, ad inclusione delle
presunzioni.
E’ discusso in dottrina se la disciplina dell’institore possa essere applicata anche all’
impresa agricola (v. art.
2138) e, soprattutto, alla
piccola impresa. In quest’ultimo caso, secondo l’orientamento prevalente la figura dell'institore sarebbe incompatibile con i caratteri della piccola impresa, la cui articolazione organizzativa deve essere basata prevalentemente sul lavoro del titolare e/o dei suoi familiari.
E’ inoltre discusso se la preposizione institoria presupponga l’esistenza di un rapporto di
lavoro subordinato tra imprenditore e institore. In senso affermativo si è espressa la dottrina maggioritaria, ritenendo per tale ragione inammissibile la preposizione di
persone giuridiche.
Ad opinione della giurisprudenza, tuttavia, la rappresentanza institoria potrebbe fondarsi su di un contratto diverso da quello di lavoro subordinato.