Il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore se è autorizzato dal giudice tutelare, sentito il curatore(1).
L'autorizzazione può essere revocata dal giudice tutelare su istanza del curatore o d'ufficio sentito il minore emancipato(2)(3).
Il minore emancipato, che è autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa [774, 2294](4).
Note
(1)
Qualora autorizzato (genericamente, o anche mediante l'indicazione specifica dell'attività da svolgersi), il minore eserciterà l'impresa senza l'assistenza del curatore, che manterrà comunque il proprio ufficio al solo fine di vigilare sulla corretta gestione del patrimonio del minore.
(2)
Il giudice tutelare potrà revocare il provvedimento concesso nel caso di compimento di atto eccedente i limiti posti dallo stesso in sede di autorizzazione.
(3)
I commi 1 e 2 della presente disposizione sono stati riformulati dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(4)
Per quanto concerne la capacità, il minore emancipato potrà compiere da solo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, pur estranei all'esercizio dell'impresa.
Il minore potrà così compiere tutti gli atti per i quali non venga espressamente prevista la maggiore età (stante la previsione dell'
art. 774 del c.c., è privo della capacità di donare; in base al disposto dell'
art. 591 del c.c. non potrà fare testamento; in base all'
art. 397 del c.c., non potrà esser nominato tutore).