Diversamente rispetto al caso del minore emancipato, il quale può essere autorizzato, ex art.
397 c.c., ad intraprendere
ex novo l'esercizio di un'impresa commerciale (ma la dottrina ritiene che la norma sia applicabile anche all'impresa agricola), l'inabilitato ha solo la possibilità di
continuarne l'esercizio.
Inoltre, l'inabilitato non può, in ogni caso, compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
L'autorizzazione, rilasciata adesso - in seguito alla "Riforma Cartabia" - dal giudice tutelare, può essere subordinata alla nomina di un institore, che avrà i poteri contemplati dall'art.
2204 c.c.
Il legittimato a chiedere l'autorizzazione alla continuazione dell'impresa commerciale è lo stesso inabilitato.
L'autorizzazione può essere revocata allorquando l'inabilitato non venga ritenuto più idoneo all'esercizio dell'impresa.
Su tale disposizione ha inciso di recente la "Riforma Cartabia", sulla scorta della quale il legislatore ha inteso riorganizzare i procedimenti in camera di consiglio, limitando la competenza del tribunale a formare un collegio solo nei casi in cui sia previsto l'intervento del pubblico ministero o quando sia necessario valutare la validità delle stime effettuate o la gestione adeguata di questioni comuni. In linea con questa intenzione programmatica, la competenza del tribunale in composizione collegiale per le autorizzazioni relative all'esecuzione di atti da parte di persone incapaci (sia minori che adulti soggetti a misure di protezione) è stata soppressa, concentrandola unicamente nella figura giudice tutelare.
Di conseguenza, la disposizione in commento è stata riformulata e coordinata con la novella.