Portata della norma
La disciplina positiva del deposito bancario in generale viene limitata dal legislatore al solo
deposito irregolare di denaro, che, a seguito del noti divieti dei cosiddetti comodati bancari irregolari, diviene l’ unica forma possibile di deposito ad uso.
L'unico articolo del nuovo codice riferito al deposito ad uso si limita a dare la fissazione della struttura funzionale di questo tipo nelle sue diverse conformazioni tecniche. Il deposito di denaro ad uso viene considerato come deposito a vista, per quale il depositante ha il diritto di chiederne il pagamento
ad nutum, come deposito semplice dopo preavviso, per il quale il diritto di chiederne il rimborso è subordinato alla notificazione fatta dal depositante alla banca circa la data per la quale il pagamento dovrà effettuarsi, ed infine come deposito a scadenza fissa (individuato oggi nei cosiddetti buoni fruttiferi e nel deposito vincolato), per il quale la richiesta del pagamento dovrà intervenire al termine preventivamente stabilito.
La norma sul deposito ad uso di denaro è volutamente formulata in modo generico e lascia di conseguenza piena libertà alle parti contraenti di procedere alla fissazione delle condizioni particolari e specifiche entro le quali e secondo le quali il contratto dovrà svolgersi. Nel silenzio della legge la regolamentazione particolare del contratto risulterà fornita dagli usi bancari e particolarmente da quelli schemi che le banche predispongono per la formazione e per l'attuazione del rapporto, e che vanno genericamente sotto il nome di condizioni negoziali di deposito bancario. Nonostante la non ancora ben individuata natura giuridica di tali condizioni, la dottrina afferma che essi costituiscono elementi formativi di vincoli contrattuali, dei quali ammette la validità e l'efficacia regolamentare entro determinati limiti.
Deposito ad uso e i suoi effetti
Il deposito di denaro ad uso obbedisce alle norme generali sulla capacità e sulla validità dei contratti e risponde a regole particolari discendenti dalla propria struttura. Secondo la dottrina dominante, il deposito ad uso di denaro costituisce un
contratto unilaterale, come tale non soggetto alla
exceptio inadimpleti contractus, nè alla condizione risolutiva tacita. È un
contratto reale, per cui, ove manchi la
traditio, si avrà un
pactum de contraendo e non un deposito. Per la sua natura di rapporto viene considerato
a titolo gratuito, in quanto il contraente ne avrà vantaggio soltanto in caso di stipulazione di un interesse, e libero dall'impiego di forme solenni per la conclusione, nonostante per esso si richieda la prova scritta.
La norma espressa nell'articolo in esame verte sulla fissazione della reciproca posizione della banca e del depositante, limitandosi peraltro alla disciplina di soltanto alcuni degli aspetti di queste rispettive posizioni.
Per effetto del deposito bancario ad uso, dice l'articolo,
la proprietà della somma depositata passa al depositario, il quale è tenuto a restituire la medesima somma numerica ricevuta o in moneta legale o nella medesima specie e quantità, ove così sia stato pattuito (salve, si intende oggi, le inibizioni sul cambio e traffico delle specie monetarie). Per quanto niente ci dica l'articolo in esame, risulta dalla regolamentazione in generale del deposito che il pagamento dovrà essere fatto dalla banca a chi è legittimato attivamente a riceverlo, dietro presentazione del documento di legittimazione così pure, che la banca ha il diritto di compensare i suoi crediti col debito liquido ed esigibile verso il depositario, mentre non ha il diritto di esercitare il cosiddetto diritto di ritenzione, come risulta chiaro dall'eliminazione, dalla nuova disciplina del deposito in generale, della norma già contenuta nell'art. #1863# del vecchio codice civ., dovuta alla configurazione di questo tipo contrattuale più come mutuo che come deposito. La presenza di una norma espressa sul deposito bancario di denaro ad uso, collegata alle nuove norme sul deposito in generale ed a quella in particolare posta nell’
art. 1782 del c.c., risolve il problema centrale di questo tipo contrattuale, che, come già si è detto, ha avuto in passato tanto in dottrina che nella giurisprudenza diverse soluzioni.
Rimane esclusa in primo luogo la possibilità di considerare il deposito di denaro ad uso come contratto innominato o atipico e così pure vengono escluse le altre tesi configurabili al suo riguardo, e tutto ciò, ormai, per effetto dell'esplicita sanzione del passaggio della proprietà dal depositante al depositario. Potrebbe forse ancora ritenersi incerto se il contratto possa essere distinto in deposito irregolare o in mutuo a seconda che si tratti di deposito a vista ed a breve preavviso, oppure si tratti di deposito a lungo preavviso o a scadenza fissa. Dalla norma attuale, collegata con quella dell'
art. 1782 del c.c., discende immediatamente l'individuazione del rapporto in un mutuo fatto dal depositario alla banca mediante il deposito. L'elemento che quella tesi adduceva quale distintivo fra mutuo e deposito, l'essere cioè il deposito rimborsabile a vista o a breve preavviso, di fronte alla nuova disciplina del contratto in questione, non si può considerare in modo alcuno decisivo. L’
art. 1816 del c.c. lascia perfettamente adito al mutuo rimborsabile a vista, a breve preavviso, come a lungo preavviso od a termine, così come già ebbe a ritenere una nostra notevole corrente dottrinale.
Oggi nel deposito bancario di denaro ad uso, ove non sia stata stipulata una data certa, il rapporto
può diffidarsi a volontà da una delle parti. La stipulazione di una data certa interviene per lo più o nell'interesse della banca che si assicura così la disponibilità della somma per il periodo stabilito, o nell'interesse dei terzi che possono avere sul deposito dei controdiritti, oppure nell’ interesse del medesimo depositante che dalla data certa trae un vantaggio ed una tutela (si veda ad esempio il deposito fatto per un minore o per una persona sotto tutela).
S
cadenza e obbligo di preavviso
Così fissata la posizione del depositario rispetto al rapporto il nuovo articolo sul deposito di denaro ad uso procede alla della posizione del depositante. A questi, oltre il diritto di ottenere la restituzione del
tantundem depositato, spetta normalmente il diritto d'avere gli interessi, o i premi o la provvigione stipulata o prevista dagli usi. Questo principio convalida
l'accostamento del deposito al mutuo, dato che sarebbe inconciliabile l'obbligo della banca col fatto del deposito intervenuto nell'esclusivo interesse del cliente, per il quale sarebbe appunto la banca che dovrebbe avere un diritto ad un compenso per il servizio di custodia che presta al di lui favore.
L'obbligo fatto al depositante di rispettare il termine di preavviso per ottenere il pagamento di quanto depositato, in caso di rapporto disdettabile ad
nutum, così come sarà pattuito dalle parti o dagli usi, e oggi configurato nella sua finalità sostanziale quale mezzo di garanzia e di assicurazione in favore della banca depositaria, onde ad essa sia dato il tempo utile e necessario per provvedere alla provvista delle somme necessarie per soddisfare alla propria obbligazione. E questo principio, che oggi viene esplicitamente sancito dalla norma in esame, discende direttamente dalle norme generali pubblicistiche in tema di tutela del credito e mira ad evitare quelle crisi verificatesi in passato a seguito di un'improvvisa, e qualche volta ingiustificata, richiesta di restituzione in massa dei depositi monetari presso le banche, quale conseguenza del venir meno di quell'elemento di fiducia che è presente in questo rapporto.
Luogo del versamento e prelevamento
Nel capoverso dell'articolo si ha la piena codificazione di un principio ormai radicato in tema di deposito ad uso, espresso da un non meno radicato uso bancario. La banca è tenuta ad eseguire il pagamento a chi è legittimato attivamente e nella sede dell'azienda di credito (o succursale) che ha ricevuto il deposito stesso. La natura di
debito querable e non
portable della banca era già da tempo affermato dalla dottrina e dalla pratica, per cui forse poteva considerarsi anche superflua, oggi, la presenza di una precisa disposizione in proposito.
La presenza della norma si può forse spiegare con il particolare rilievo assunto oggi nella nuova legislazione da parte del concetto di impresa bancaria, per cui il legislatore ha voluto espressamente domiciliare il contratto e le operazioni ad esso inerenti nella sede ove l'organismo bancario stipula il rapporto e dove esso viene perfezionato, escludendo così ogni possibile riferimento a quella che è la sede in senso legale dell'impresa.
La possibilità di una diversa pattuizione esplicita tra le parti incontra facile ed evidente spiegazione nella circostanza del frequente collegamento del deposito bancario ad uso con altre forme e figure contrattuali quali il giro bancario, il conto corrente di banca o di corrispondenza.