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Articolo 2136 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Inapplicabilitą delle norme sulla registrazione

Dispositivo dell'art. 2136 Codice Civile

Le norme relative alla iscrizione nel registro delle imprese [2188, 2195] non si applicano agli imprenditori agricoli [2135], salvo quanto è disposto dall'articolo 2200(1).

Note

(1) Articolo da considerarsi implicitamente abrogato per incompatibilità con l'art. 2 del D. Lgs. 18/05/2001, n. 228 (Testo Unico sull'agricoltura) che dispone: "L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile."

Ratio Legis

L'art. 2 del D. Lgs. n. 228 del 2001 costituisce un'innovazione di vasta portata che segna un distacco dall'originario regime codicistico.

Spiegazione dell'art. 2136 Codice Civile

Con l'art. 2 del D. Lgs. n, 228 del 2001 (Testo Unico sull'agricoltura), l'impresa agricola viene assoggettata al regime di pubblicità dichiarativa e ad una doppia tutela propria delle imprese commerciali:
  1. la protezione degli interessi dell'imprenditore, che può opporre ai terzi i fatti iscritti senza alcun onere di provarne l'effettiva conoscenza dei terzi;
  2. la tutela dei terzi che non possono vedersi opporre i fatti non pubblicizzati dei quali la legge prescrive l'iscrizione e che sono privi di tale garanzia soltanto quando l'imprenditore fornisce la prova che essi ne avevano auto conoscenza in altro modo.
L'art. 2 del D. Lgs. n, 228 del 2001 ha introdotto una differenziazione sul piano della gerarchia degli effetti della pubblicità derivante dalla iscrizione delle imprese ad oggetto agricolo, e ha modificato tale gerarchia ponendo in primo piano l'effetto di cui all'art. 2193 e, in secondo piano, equiparandoli, ha quindi previsto efficacia dichiarativa alla iscrizione nella sezione speciale delle imprese agricole.

L'iscrizione nel registro delle imprese, dunque, non ha effetti costitutivi: l'acquisto della qualità di imprenditore è indipendente da qualsiasi adempimento formale o burocratico, perché si produce in conseguenza dell'inizio di fatto dell'esercizio dell'attività.

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