Il divieto di atipicità: i tipi sociali
L'art. 2249 del c.c. impone per le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale, di scegliere necessariamente una delle tipologie previste dal codice. Ne consegue, pertanto, il
divieto di costituire società atipiche ovvero tipi di società diversi da quelli ammessi dal legislatore.
La legge disciplina sei tipi di società lucrative:
- le società semplici;
- le società in nome collettivo;
- le società in accomandita semplice;
- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata.
In base a questo elenco è possibile operare la classica distinzione tra società di persone e società di capitali.
Le società di persone non hanno
personalità giuridica: delle obbligazioni della società rispondono anche i soci (con alcune eccezioni previste dalla legge). Rientrano in questa categoria: la società semplice (S.s.); la società in nome collettivo (S.n.c.); la società in accomandita semplice (S.a.s.).
Le società di capitali hanno personalità giuridica: delle obbligazioni della società risponde solo la società, non i soci. I debiti della società vengono onorati solo dalla società (con alcune eccezioni previste dalla legge). Fanno parte di questa categoria: le società per azioni (S.p.A.); le società in accomandita per azioni (S.a.p.a.); le società a responsabilità limitata (S.r.l.); le società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.).
Sono poi previsti altri tipi di società a scopo mutualustico, la cui attività consiste nel fornire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle che avrebbero sul mercato.
Esse sono:
- le cooperative:
- le società di mutua assicurazione;
- le società consortili.
Anche le società cooperative hanno personalità giuridica: delle obbligazioni della società risponde solo la società, pertanto i relativi debiti avvengono pagati della società e non dai soci (con alcune eccezioni previste dalla legge).
Le società di mutua assicurazione sono particolari società mutualistiche che hanno per oggetto sociale l'esercizio dell'assicurazione. La qualità di socio si acquista solo assicurandosi presso la società e si perde con l'estinguersi dell'assicurazione (art. 2546 c.c.).
Le società consortili sono composte da imprenditori al fine di perseguire
lo scopo consortile ovvero costituire un'organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
In virtù degli scopi e degli interessi perseguiti dai soci è pertanto possibile distinguere le società che hanno una struttura organizzativa di tipo chiuso ovvero
società lucrative da quelle che hanno una struttura organizzativa di tipo aperto ovvero le
cooperative. Per ciascusa di queste forme, sono previsti tipi che si differenziano in funzione della loro organizzazione giuridica ed in funzione del diverso regime di responsabilità.
Clausole negoziali e patti parasociali
Il divieto contenuto nel primo comma dell'articolo non si estende alle c.d.
clausole negoziali atipiche. Esse vengono inserite nei contratti allo scopo di modificarne lo schema ordinario legale, ma non constrastano con gli elementi essenziali del tipo adottato.
Vanno tenuti distinti dalle clausole atipiche i
patti parasociali che possono essere stipulati al momento della costituzione della società o successivamente. Detti patti vengono stipulati al di fuori dell'atto costitutivo, ma pur avendo una loro autonomia rispetto al contratto sociale, hanno un collegamento funzionale col contratto stesso.