Gli oneri accessori rappresentano quelle spese che, comuni a più conduttori, sono necessarie per il mantenimento e la conservazione dell’immobile, e si aggiungono al canone di locazione.
Alcune norme del codice civile, come l’
art. 1609 del c.c. dettato in materia di “
piccole riparazioni a carico dell’inquilino”, ma anche gli articoli
1575 e
1576, si ritiene che rimangano comunque in vigore.
Viceversa, è da considerarsi abrogato, a detta della migliore dottrina, l’art.
1610, dovendosi oggi ritenere interamente a carico del conduttore la spesa per lo spurgo dei pozzi e delle latrine; il locatore sarà solo tenuto ad effettuare le operazioni materiali, con diritto di rivalersi interamente sul conduttore.
È invalsa nella prassi la consuetudine di pattuire, tra locatore e conduttore, una somma forfettaria, in genere da corrispondere mensilmente, a copertura delle spese per gli oneri accessori.
La dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate in merito alla meritevolezza e alla ragionevolezza di tale pratica.
Ebbene, a tal riguardo è necessario operare delle considerazioni di diritto intertemporale.
Prima dell’abrogazione dell’art. 79 ad opera della
Legge sulle locazioni abitative, infatti, erano da ritenersi
nulle tutte le pattuizioni che avessero obbligato l’inquilino a pagare oneri accessori in maniera superiore a quella prevista, o in ogni caso in maniera forfettaria.
Di conseguenza, si sono iniziati a ritenere legittimi diversi patti derogatori della disciplina legislativa, però solamente con riferimento ai contratti “liberi”, e non invece a quelli concordati, per i quali viene adottata una apposita tabella di riparto per gli oneri accessori (che si trova nell’allegato G del D.M. 30 dicembre 2002), tendenzialmente non derogabile, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
Per i contratti “regolamentati” e per quelli diversi dall’uso abitativo quindi, operando l'art.
13, si tende a ritenere ammissibile la possibilità di stabilire una spesa mensile forfettaria per gli oneri accessori, a patto che tale forfetizzazione non risulti in concreto, all’esito dell’accertamento giudiziale, uno strumento per eludere la norma de quo, realizzando in concreto un canone superiore a quello risultante dal contratto registrato.
Secondo una dottrina maggiormente restrittiva, la clausola di salvezza dell’art. 9, in virtù della quale è fatto salvo il
patto contrario, farebbe esclusivamente riferimento alla possibilità di pattuire per il conduttore
condizioni più favorevoli, almeno per quanto riguarda i contratti conclusi sotto la vigenza dell’
art. 79 della l. equo canone.
L’entrata in vigore della
Legge sulle locazioni abitative sembra ammettere anche la possibilità di stipulare un accordo più favorevole anche per il locatore, sempre nel rispetto, tuttavia, dell’art.
13.
Tale dottrina, tuttavia, ritiene che sia
esclusa in ogni caso la
possibilità per le parti di convenire un
pagamento forfettario degli oneri accessori, per violazione non solo e non tanto dell’art.
13, quanto piuttosto dell’art. 9, che pone come
requisito essenziale per il pagamento degli stessi la “
specificità degli oneri”.
Effettivamente, stabilire da parte del locatore una somma fissa mensile a titolo di oneri accessori potrebbe permettergli di lucrare sulla eventuale differenza, allorquando il concreto costo dei servizi dovesse rivelarsi inferiore.
Sembra quindi evidente il contrasto di un patto che intenda forfetizzare la somma dovuta per gli oneri accessori con il requisito della specificità richiesto espressamente dall’art. 9, il quale è volto in primis a tutelare proprio il conduttore, parte debole del rapporto locatizio, da possibili abusi perpetrati a suo danno dal locatore.
Ci si è chiesti in dottrina se sussista un obbligo diretto del conduttore di corrispondere le spese per il pagamento di tali oneri, o più semplicemente un obbligo di rimborsare il locatore che vi abbia provveduto.
In tale senso, si ritiene in modo pacifico che il soggetto formalmente obbligato a sostenere il pagamento degli oneri sia esclusivamente il locatore, il quale potrà poi naturalmente rivalersi sul conduttore per ottenere quanto anticipato.
Come previsto dalla norma, il conduttore ha il diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese, con la menzione dei criteri di ripartizione.
L’inadempimento dell’obbligazione di pagare tali oneri non scatta se la richiesta da parte del locatore del pagamento non sia avvenuta in maniera specifica e puntuale, e in ogni caso non prima di due mesi dalla ricezione della richiesta.
Entro i due mesi, e non oltre, il conduttore ha diritto di prendere visione ed estrarre la documentazione relativa alle spese, allo scadere dei quali egli sarà costituito in mora automaticamente, senza necessità di ulteriori diffide da parte del locatore.
Se il locatore si rifiuti di esibire la documentazione richiesta dal conduttore, tale mora non si verificherà, poiché il credito non sarà ancora esigibile.
Il mancato pagamento degli oneri accessori costituisce
causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.
5, a patto che l’importo non pagato superi le due mensilità del canone.
La richiesta di pagamento degli oneri accessori da parte del locatore si ritiene che possa avvenire anche in forma orale, non essendo previsto dalla norma nessun particolare vincolo di forma.
Infine, si discute in dottrina se l’elenco di cui all’art. 9 sia o meno tassativo.
Effettivamente, il primo comma si conclude facendo riferimento in generale ad “altri servizi comuni”.
Tale inciso farebbe propendere per una soluzione negativa al quesito.
Tuttavia, i servizi il cui costo è addebitabile al conduttore sono quelli connessi in maniera diretta all’utilizzo e al godimento dell’immobile, restando esclusi i servizi che riguardino nel complesso l’unità condominiale, senza incidere in concreto sul godimento del condomino rispetto al proprio immobile.
Molti dubbi e controversie sono sorte in merito alle spese da ritenersi escluse dal novero degli oneri accessori.
Un dibattito è sorto anche attorno alle spese di amministrazione dell’immobile, che interessano direttamente la sola parte locatrice, e che però spesso vengono addebitate, come voce di spesa, tra le “spese condominiali” a carico del conduttore.
È pacifico, viceversa, che il conduttore non debba accollarsi le spese di riparazione dell’impianto di riscaldamento, o di quello antincendio o quelle per la manutenzione dell’antenna televisiva.
A tal proposito, una recente sentenza del Tribunale di Milano, la n. 9533 del 2018, ha affermato che “La legittimità del pagamento delle spese, svincolato dall’effettivo godimento dei servizi, fondato sulla volontà delle parti, non è legittimo nell’ambito del contratto di locazione degli immobili urbani per il principio di cui all’art. 9 L. n. 392 del 1978, applicabile anche alle locazioni di immobili adibiti ad uso non abitativo; se le forniture dei servizi non esistono, mancando la sinallagmaticità, non è dovuto alcun corrispettivo, nonostante che esso sia previsto in contratto”.