(massima n. 1)
Il carattere gratuito del comodato non viene meno per effetto della apposizione, a carico del comodatario, di un "modus" di consistenza tale da non poter rappresentare un corrispettivo del godimento del bene; al contrario, viene meno ove l'entitą dell'onere economico posto a carico del comodatario e la consistenza del vantaggio a carico del comodante assumano natura di reciproci impegni negoziali, connotandosi in termini di vera e propria sinallagmaticitą. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che erroneamente aveva affermato il carattere irrisorio della esecuzione di opere sulla "res" oggetto del contratto, nonostante lo stesso giudice di appello ne avesse stimato come ingente l'ammontare, e non aveva considerato il contenuto della clausola che, in caso di mancata realizzazione dell'opera, attribuiva al concedente la facoltą di recedere "ipso iure" dal contratto).