(massima n. 1)
Il saldo di conto corrente bancario cointestato, con facoltà di disposizione disgiunta di ciascuno dei contitolari, non può costituire credito «contratto nell'interesse esclusivo» di alcuno dei contitolari del credito stesso, ai sensi del primo comma dell'art. 1298 c.c., perché ciò contrasterebbe con la funzione del contratto di conto corrente bancario, il quale è finalizzato all'espletamento del servizio di cassa in favore — dunque nell'interesse — di tutti i contitolari, i quali, infatti, possono liberamente disporre del saldo attivo. (Nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha conseguentemente negato la rilevanza in giudizio della dedotta prova della causale del versamento alla base del saldo attivo del conto — causale ritenuta dal ricorrente tale da dimostrare la esclusiva spettanza a lui del versamento stesso — perché la censura proposta con il ricorso consisteva nella violazione del primo comma dell'art. 1298 c.c., agli effetti del quale rilevava il credito del saldo costituente il credito solidale in discussione — e non il diverso credito, verso terzi, la cui avvenuta riscossione aveva dato luogo alla provvista).