(massima n. 1)
L'art. 1298 c.c., disponendo che l'obbligazione si divide tra i diversi debitori o creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuni, e che le parti di ciascuno si presumono eguali se non risulti diversamente, fa riferimento a presunzioni semplici, con possibilitą di prova contraria, con ogni mezzo, per dimostrare che l'obbligazione stessa sia stata contratta nell'interesse esclusivo di uno di essi.