(massima n. 1)
In materia di obbligazioni solidali, la solidarietą dal lato passivo come da quello attivo non rappresenta una qualitą aggiuntiva del debito o del credito, assumendo invece rilievo solo nei rapporti interni, in termini di azioni esperibili, dopo il pagamento, tra i soggetti solidali per realizzare il riequilibrio delle posizioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso di poter ravvisare nella domanda di condanna del committente al pagamento del corrispettivo d'appalto, in via solidale a favore della societą capogruppo mandataria di un'associazione temporanea di imprese e della societą mandante, una domanda implicita di condanna in esclusivo favore della medesima mandataria, una volta esclusa la contitolaritą del rapporto obbligatorio in via solidale).