Le funzioni del protutore possono distinguersi perciò in due gruppi a) funzioni permanenti e generali; b) funzioni eventuali e particolari.
Sebbene la legge non disciplini espressamente e specificamente le prime, tuttavia esse si desumono dal sistema; e consistono appunto nella sorveglianza generale e nella collaborazione che deve apprestare il protutore al tutore ed al giudice tutelare nell'esercizio delle funzioni da questi ultimi esplicate. Costituiscono esplicazioni concrete di questa funzione generale di sorveglianza e di collaborazione: il parere che il protutore deve dare al giudice tutelare sulle proposte del tutore riguardanti provvedimenti circa l'educazione del minore e l'amministrazione dei suoi beni (art.
371); il parere che deve dare il protutore circa l'autorizzazione al tutore di farsi coadiuvare nell'amministrazione da una o più persone stipendiate (art.
379), ecc.
Sarebbe stato opportuno che la disciplina di questi casi specifici fosse stata completata con una norma di legge contenente la enunciazione di un principio generale, che sancisse la funzione di sorveglianza del protutore ed estendesse la sua funzione di cooperazione rispetto all'operato del tutore.
Quanto invece alla seconda categoria, esiste una norma particolare, contenuta nell'articolo in esame. Essa attribuisce al protutore la
rappresentanza del minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore, ed in secondo luogo l'obbligo di promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare od ha abbandonato ufficio; di assumere nel frattempo la cura della persona del minore, rappresentarlo e compiere tutti gli
atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.
In primo luogo spetta quindi al protutore una rappresentanza permanente, la quale però, in rapporto alla natura dei compiti del protutore, ha un carattere eventuale e particolare.
La legge prevede genericamente il caso che il tutore
venga a mancare e ciò può aver luogo per la morte del tutore o per il sopravvenire di quelle cause che importano la dichiarazione di assenza o di
morte presunta. Al di fuori di questi casi è pure previsto l'abbandono della tutela: tanto in caso di mancanza quanto in caso di abbandono, il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore. Si deve pure considerare l'ipotesi deducibile dall'art.
361, in cui il tutore pur essendo nominato non assume, per cause esteriori (come ad es. la momentanea assenza dal luogo in cui si apre la tutela) le funzioni di tutore, mentre invece le assume il protutore: in tal caso spetta a quest'ultimo la cura del minore ed il compimento di quegli atti che non ammettono dilazione.
Sia nell'ipotesi di conflitto di interessi fra tutore e minore, sia nell'ipotesi di vacanza od abbandono dell'ufficio di tutela, il protutore assume automaticamente la cura del minore e l'amministrazione dei suoi beni, senza che sia necessario un particolare atto di investitura od autorizzazione del giudice tutelare, il quale potrebbe soltanto determinare se veramente vi sia il conflitto di interessi previsto dall'art. 360, e si dia luogo quindi all'assunzione della cura del minore e dell'amministrazione dei suoi beni da parte del protutore.
Il
curatore speciale al quale si fa riferimento nella disposizione, che insieme col giudice tutelare, col tutore e col protutore completa il sistema degli organi della tutela, viene nominato dal giudice tutelare nel caso in cui vi sia
conflitto di interessi tra il tutore ed il minore, qualora,
trovandosi anche il protutore in conflitto di interessi relativamente allo stesso atto, non si possa ricorrere agli organi permanenti della tutela, per assicurare la realizzazione degli interessi del minore.
Il curatore è un organo occasionale, con competenza limitata al singolo atto in rapporto al quale viene nominato dal giudice tutelare anch'esso in quanto organo della tutela e munito di funzioni che stanno qualitativamente sullo stesso piano di quelle affidate al tutore ed al protutore.
L'art. 360 prevede, insieme con l'art.
347, le varie ipotesi di conflitto di interessi in seno alla tutela: esse si riducono a tre, poiché tale conflitto può sorgere tra i minori sottoposti alla stessa tutela, tra il minore ed il tutore, o infine tra il minore, il tutore ed il protutore. Mentre nel secondo caso si provvede con lo stesso protutore, nel primo e nel terzo caso si provvede con la nomina di un curatore speciale.
In tal modo si e colmata una lacuna esistente sotto l'impero del codice del 1865, con una disposizione proposta già dagli interpreti del vecchio codice, in base alla considerazione che l'istituto del curatore speciale è sussidiario, ed entra in applicazione ogni volta che l'interesse del minore non si possa realizzare attraverso gli organi permanenti ed ordinari della tutela.
Il curatore nominato ai sensi dell'art. 360 ha un carattere diverso da quello che distingue il curatore previsto nell'art.
356, perché mentre quest'ultimo ha una funzione nettamente privatistica e si sottrae al sistema pubblicistico della tutela, il primo invece si innesta nell'organizzazione tutelare per la sua funzione parallela a quella che esplicano gli organi ordinari e permanenti, ed implica quindi l'applicazione di tutte le norme che disciplinano l'esercizio delle funzioni tutelari.