Un particolare significato assume l'obbligo del
tutore alla resa del conto annuale al
giudice tutelare, essendo questa una diretta espressione di quel
continuo controllo che il giudice tutelare esplica in relazione all'esercizio delle funzioni del tutore.
Con tale rendiconto si da modo all'
autorità giudiziaria di sorvegliare l'amministrazione tutelare e di adottare i provvedimenti opportuni, qualora questi si rendano necessari. Il controllo sul conto annuale non si conclude con una approvazione, come invece avviene relativamente al conto finale (
386); il conto annuale, insomma, serve a
mettere in rilievo tutto
ciò che può suggerire che venga disposta una diversa amministrazione o siano adottate le misure e le sanzioni per una irregolare od insufficiente amministrazione. La presentazione del conto annuale, il quale avrà un carattere generico, non esime il tutore dal rendere il conto dettagliato dell'intera gestione, le cui operazioni risulteranno dai registri di contabilità che il tutore deve tenere.
A maggiore garanzia del minore si dà la facoltà al giudice tutelare di sottoporre il conto annuale all'esame del protutore o di qualche parente o affine del minore, i quali possono avere conoscenza più analitica della situazione patrimoniale del minore, e sono quindi in grado di fornire gli opportuni elementi di valutazione al giudice tutelare.