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Articolo 367 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Dichiarazione di debiti o crediti del tutore

Dispositivo dell'art. 367 Codice Civile

Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio(1) hanno l'obbligo di interpellarlo al riguardo.

Nel caso di inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è interpellato dal giudice tutelare [344] all'atto del deposito [46, 48].

In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito [368](2).

Note

(1) Risulta escluso, poichè non menzionato, il protutore, soggetto che del resto interviene eventualmente.
(2) Si evince chiaramente la ratio della norma, orientata al rendere evidenti (mediante dichiarazione ed interpello) gli eventuali rapporti patrimoniali tra il tutore e l'incapace rappresentato, che facilmente condurrebbero ad un conflitto/opposizione di interessi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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